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Elementi costitutivi del reato: tipicità

Rientrano nella tipicità tutti quegli elementi che contribuiscono a descrivere il fatto, cioè che contribuiscono a stabilire cosa è consentito fare e cosa non lo è. Sono diverse le tipologie di distinzione che bisogna fare, perché diversi sono gli elementi che connotano la tipicità del fatto.
Esempio: la norma sul furto inizia dicendo chiunque, mentre il soggetto al quale si riferisce la norma sulla bancarotta fraudolenta è l’imprenditore dichiarato fallito. Questo elemento è un primo elemento per distinguere la sfera di liceità rispetto a quella di illiceità, serve per individuare chi è il soggetto attivo del reato. Distinguiamo quindi due categorie:
- REATI COMUNI : possono essere commessi da chiunque;
- REATI PROPRI : un reato che può essere commesso solo da un soggetto che presenta determinate caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri cittadini. Proprio di quella tipologia di persone.
Esempio: la corruzione punisce il pubblico ufficiale che accetta una quantità di denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.
Questa distinzione scolpisce la tipicità dal punto di vista dell’individuazione del soggetto attivo del reato. Ci sono delle fattispecie nelle quali non sempre viene rispettata questa regola.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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