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Commento di Alessandro Silvestrini all’art. 2395: il danno sul patrimonio da parte dell’amministratore


“Direttamente” sta ad indicare che, anche se il danno sul patrimonio incide indirettamente sul singolo socio o terzo, a questi non spetterà alcuna azione, sarà possibile solo l’azione sociale e quella dei creditori.
Esempi di danno “diretto” al singolo socio o terzo: amministratore che, con bilanci falsi, induca ad acquistare azioni a prezzo eccessivo o a non vendere azioni poi risultate prive di valore (è il caso della Fin.Ge.M. spa contro gli ex amministratori di Ferruzzi Finanziaria spa e la sua controllata Montedison); che presenti in banca una falsa situazione patrimoniale al fine di ottenere fido; che induca un fornitore a contrattare con la società, dissimulando lo stato di dissesto; che, dopo aver ricevuto dai soci le somme per la sottoscrizione di un aumento di capitale, intesti a sé stesso le azioni sottoscritte.
Vi sono numerosi altri esempi; in ogni caso i presupposti sono: il compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nell’esercizio o in occasione del loro ufficio (perché quelli fuori dal loro ufficio sono disciplinati dal 2043, quindi altrimenti sarebbe inutile il 2395), il danno direttamente subito dal socio o terzo, il nesso di causalità tra condotta e danno (e di questo ha l’onere della prova chi promuove l’azione ex art. 2395, così come ha l’onere di provare, vista la natura extracontrattuale della responsabilità prevista dall’articolo in oggetto, il dolo o la colpa degli amministratori (tuttavia c’è chi sostiene la natura contrattuale, in quanto si fonda su obblighi preesistenti posti da legge o statuto, e anche chi sostiene sia necessario distinguere a seconda che sia stato violato il precetto primario del neminem laedere (dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica) o un obbligo legale specifico)).
Alla responsabilità personale dell’amministratore si aggiunge quella contrattuale della società per l’adempimento dell’obbligazione stipulata in suo nome, cosicché il socio o terzo potrà agire nei confronti dell’uno o dell’altra.

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