Skip to content

Definizione di colpa generica

Definizione di colpa generica


La colpa per inosservanza delle regole cautelari consuetudinarie è cd. Colpa generica: art. 43.1 c.p. “negligenza, imprudenza, imperizia”.
Negligenza => richiama l’idea di una condotta la cui pericolosità è illecitamente accentuata dall’omessa adozione della cautela doverosa.
Es. nel caso di chi non indossa la cintura di sicurezza o il caso protettivo.
Imprudenza => richiama l’idea di una condotta che, in sé e per sé superando il rischio consentito, avrebbe dovuto essere conformata diversamente.
Es. nel caso della guida alpina che faccia camminare i gitanti troppo prossimi al precipizio.
Imperizia => indica un’incautela che deriva da una insufficiente competenza o abilità di tipo “professionale” nell’affrontare la situazione pericolosa.
Es. il caso del guidatore inesperto che viola una regola cautelare imposta da condizioni di guida (sulla neve o su strade ghiacciate) particolarmente difficili.
Sotto il profilo formale, “negligenza, imprudenza, imperizia” costituiscono una clausola normativa attraverso la quale le regole cautelari consuetudinarie, costituenti “usi” ex art. 1 n.4 disp. prel. c.c. vengono richiamate dalla legge (art. 43.1 c.p.).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.