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Il compenso del curatore

Art. 39: "il compenso e le spese dovute a curatore, anche se il fallimento si è chiuso con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo..." in entrambi i casi appena menzionati, il tribunale decide con un decreto.  Nel primo caso il decreto è reclamabile con i rimedi interni al fallimento, endofallimentari, in corte d'appello. Il curatore revocato non può ricorrere in cassazione poiché quest'organo non può esprimersi circa l'operato degli organi interni al fallimento. In virtù dell'art. 111 della costituzione si può invece ricorrere in cassazione nella seconda ipotesi, in cui la lite riguarda il compenso del curatore, il quale essendo un diritto soggettivo, non può reclamare contro il decreto, che assume valore di sentenza ma può ricorrere per cassazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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