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Responsabilità del vettore nel trasporto merci internazionale


Nel trasporto internazionale, il vettore è esonerato da ogni responsabilità quando la perdita o l’avaria sono causati da rischi particolari inerenti al trasporto su vagone scoperto, da assenza o difetto di imballaggio per merci esposta a perdita o avaria se imballate male, da operazioni di caricazione da parte del mittente o di scaricazione da parte del destinatario, da particolare natura della merce, da descrizione irregolare, inesatta o incompleta di merce esclusa dal trasporto od ammessavi a particolari condizioni, da trasporto di animali vivi e da trasporto da effettuare sotto scorta. Il vettore quindi dovrà indicarne la circostanza particolare  e provare la sussistenza del nesso di causalità con il danno. La merce si considera perduta quando non sia stata consegnata al destinatario nei 30 giorni successivi al termine fissato per la riconsegna. In caso di perdita totale o parziale della merce, il vettore deve pagare un’indennità pari al prezzo di borsa, al prezzo di mercato, al prezzo della merce nel giorno e luogo di consegna, limitata a 17 DSP per kg di merce mancante. In caso di perdita di veicolo ferroviario, considerato come merce o come unità di trasporto intermodale, l’indennità è limitata al valore usuale dei medesimi nel giorno e nel luogo della perdita. Al risarcimento vanno aggiunti la restituzione del prezzo di trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme pagate in occasione del trasporto. In caso di avaria, il vettore deve pagare un’indennità equivalente al deprezzamento della merce, calcolato analogamente a quella prevista per le ipotesi di perdita, che comunque non deve essere superata. Se un danno sia conseguenza del ritardo nella riconsegna, il vettore deve pagare un’indennità non eccedente il quadruplo del prezzo di trasporto. Il mittente e il vettore possono convenire che il mittente dichiari nella lettera di vettura un  valore della merce eccedente i limiti indicati, con l’effetto che il valore dichiarato si sostituisce ai limiti. Il vettore è responsabile degli atti compiuti dai suoi dipendenti e da altri soggetti cui abbia fatto ricorso per l’esecuzione del trasporto. I limiti decadono nel momento in cui si provi che il danno è stato causato da atto o omissioni del vettore, con l’intento di provocare il danno, consapevole del verificarsi del danno.

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