Skip to content

La giurisprudenza in tema di classificazione degli enti

La giurisprudenza in tema di classificazione degli enti


Nuovi criteri maturano nella giurisprudenza degli anni settanta, trovano compiuta sistemazione negli anni ottanta e novanta. La Cassazione enuncia due proposizioni:
a.la prima ha portata negativa e denota il superamento dell'antico criterio: «il criterio per determinare la natura pubblicistica di un ente è dato - più che dai fini di pubblico interesse da questo perseguiti, siano essi propri dello Stato o presentino per lo Stato particolare rilevanza - da elementi estrinseci e formali»;

b.la seconda, di contenuto positivo, indica questi «elementi estrinseci e formali», i quali sono: «lo speciale regime giuridico al quale l'ordinamento sottopone alcune categorie di persone giuridiche in considerazione del pubblico interesse connesso con l'oggetto della loro attività»; e, inoltre, «l'inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche nella organizzazione della P.A. quali organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale».
La proposizione di cui sub a racchiude un principio di grande significato: lo Stato e gli altri enti pubblici non hanno più il monopolio dei «fini di pubblico interesse».
Unente che persegua, istituzionalmente, fini cosi definibili non deve, necessariamente, essere qualificato come ente pubblico: un tale ente ben potrà essere qualificato come ente privato.
In altre parole, ben possono i privati perseguire, con organizzazioni collettive che restano private, finalità concorrenti con quelle dello Stato e degli altri enti pubblici. Sempre che, naturalmente, non viga un espresso divieto per i privati o una espressa riserva allo Stato.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.