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La dichiarazione: le scritture contabili


Nel sistema tributario ai contribuenti è affidato l’adempimento di una serie di obblighi: contabili, strumentali e formali.
Prima che dalle norme fiscali, gli imprenditori sono obbligati a tenere la contabilità dal codice civili. Tuttavia le norme fiscali impongono obblighi ulteriori che hanno come destinatari anche soggetti che non devono tenere la contabilità.
Gli obblighi fiscali infatti sono imposti a tutti i soggetti ch sono imprenditori commerciali secondo la definizione tributaria, ovvero una categoria più vasta di quella degli imprenditori commerciali in senso civilistico. Inoltre, vi sono obblighi fiscali di contabilità ai lavoratori autonomi che, a detta del codice civile, non hanno obblighi di contabilità.
All’interno della categoria fiscale degli imprenditori commerciali sono da distinguere:
- gli imprenditori soggetti al regime di contabilità ordinaria (società ed enti commerciali soggetti all’imposta delle società (IRES) e gli imprenditori individuali e le società di persone con ricavi superiori ad un dato ammontare. Anche gli enti non commerciali sono obbligati a tenere la contabilità ma solo per l’attività commercial da essi svolta;
- gli imprenditori soggetti al regime di contabilità semplificata che sono le imprese minori, ovvero gli imprenditori individuali e società di persone che conseguono ricavi in misura inferiore ad un dato ammontare.
Le norme fiscali in materia di contabilità sono strumentali all’applicazione dell’Iva per la quale devono essere tenuti due registri. Quello delle fatture (emesse) e quello degli acquisti. Ogni operazione fiscalmente rilevante deve essere fatturata e la fattura deve essere annotata entro 15 gg dall’emissione nell’apposito registro.
Agli  effetti dell’imposizione sui redditi, gli imprenditori commerciali, in regime di contabilità ordinaria, devono tenere alcune particolari scritture contabili:
- libro giornale e libro degli inventari;
- registri prescritti per l’IVA;
- conti di mastro;
- le scritture ausiliarie di magazzino;
- il registro dei cespiti;
- il libro dei cespiti che registra i beni per i quali è ammesso l’ammortamento
I lavoratori autonomi devono tenere i due registri IVA e, ai fini delle imposte sui redditi, un registro da cui risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare. Come le imprese minori, gli autonomi che realizzano entrate inferiori ad una certa somma, possono limitarsi a tenere i registri IVA.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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