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Rapporto di causalità giuridico-materiale: articoli 40 e 41 c.p.


art. 40 c.p. (rapporto di causalità): “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Si parla, dunque, di conseguenza nel senso che: perché quel determinato fatto sia punito, occorre dimostrare che esso è stato effettivamente prodotto, cioè causato, dalla condotta del soggetto imputato.
art. 41 c.p. (concorso di cause): “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilità. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.
Dal punto di vista medico legale per causa si intende l’antecedente da sé solo sufficiente e quindi adeguato e determinante alla produzione dell’evento dannoso.
Per concausa si intende invece uno degli antecedenti causali, pur esso di rilevanza medica e giuridica, che concorre con gli altri alla produzione dell’evento finale di danno.
In questo senso la concausa, anche se necessaria, non è da sé sola sufficiente e determinante a produrre l’effetto dannoso.
Nella pratica il medico legale si trova con maggiore frequenza di fronte ad eventi concausati piuttosto che causati: compito specifico del medico legale è stabilire con la massima accuratezza il peso specifico che quel determinato antecedente assume nei riguardi della produzione dell’evento finale di danno.
Da ciò la necessità del confronto, di una comparazione, fra quello stesso antecedente e gli altri.
L’art. 41 c.p. dispone espressamente che il rapporto di causalità non è escluso, ove alla produzione dell’evento dannoso o pericoloso abbiamo contribuito oltre all’antecedente giuridicamente rilevante considerato anche altre eventuali concause preesistenti, simultanee o sopravvenute, pure se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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