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Le tasse collegate all’esercizio di pubbliche funzioni


Vengono in primo luogo in rilievo le prestazioni che si sogliono definire tasse e che sono percepite dall’ente pubblico in occasione dell’espletamento di attività le quali si risolvono nell’esercizio di un potere e mettono capo all’emanazione di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.
In tutte queste ipotesi non v’è, né potrebbe esservi, reciproca interdipendenza genetica è funzionale tra l’attività esplicativa del potere autoritativo e il pagamento della tassa; ma altrettanto indubbio che siffatta attività è inoltre intrinsecamente insuscettibile di formare oggetto di un obbligo inserendosi in un rapporto a prestazioni bilaterali.
Conseguenza e conferma di ciò è il fatto che la prestazione pecuniaria del privato trova la sua fonte non già in un atto contrattuale bensì nella legge che la collega all’atto in cui si trasfonde l’esercizio del potere.
Ferme queste caratteristiche, risulta tuttavia innegabile la natura commutativa della tassa; natura la quale non può stare a significare altro che la giustificazione della tassa va ravvisata nell’essere il soggetto sulla quale essa grava lo specifico e singolo destinatario dell’attività espletata dall’ente pubblico nell’esercizio del potere messo in moto da una richiesta o da un comportamento del soggetto medesimo.
In conclusione, la tassa è definibile come la prestazione che lo Stato o altri enti pubblici possono imporre al fine di procurarsi un’entrata in stretta correlazione all’espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l’obbligato e nell’ambito di un rapporto (o se si preferisce, ad evitare equivoci, di una situazione) di scambio di utilità.
L’imposta è una prestazione contributiva e non corrispettiva, chi ha il suo fondamento nella sovranità originaria o derivata dell’ente pubblico e, sotto il profilo costituzionale, ritrae la sua legittimità al essere collegata a fatti indici di capacità contributiva; mentre la tassa è una prestazione che si ispira al principio di corrispettività, in ordine alla quale non rilevano né la sovranità, se non indirettamente essendone emanazione la potestà pubblica in concreto esercitata, né la capacità contributiva.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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