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Articolo 40 codice penale: nesso di causalità

L’art.40 del codice penale cita al comma 1, disciplinando il nesso di causalità che non può mancare nei reati di evento, nessuno può essere punito se l’evento non è conseguenza della sua azione o omissione, cioè non è conseguenza della sua condotta (viene parificata la condotta attiva e omissiva, una vale l’altra).
Il comma 2 aggiunge qualcosa di più specifico sull’omissione.
La Dottrina e la Giurisprudenza hanno discusso parecchio per individuare i criteri di causalità tra l’evento e l’azione o l’omissione.
Dal 1930 (anno in cui è stato introdotto l’art.40) al 1975, a questo problema non si dava risposta, se non una risposta certamente non soddisfacente: un evento è conseguenza di un’azione quando il giudice afferma che sia tale.
Nel 1975 in Italia viene pubblicato un volume “ Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale” che affronta questi problemi e segna una prima svolta. Federico Stella (docente della Cattolica e autore del libro) introduce il criterio delle leggi scientifiche. Quello di cui ha bisogno il processo penale è un sapere oggettivo, controllabile, affidabile, verificato, ossia il sapere scientifico. Il giudice non può dire <<Credo che Tizio abbia provocato lesioni a Caio facendolo nascere con una malformazione>> se non è in grado di affermare perché la malformazione si è affermata. Da questo punto di vista parlare di causalità significa rispondere alla domanda perché un evento si è verificato. Nessuno può essere punito se l’evento non è conseguenza della propria azione/omissione.
Ci vuole una generalizzazione che supera il caso concreto, il comportamento deve rientrare sotto una legge scientifica, per collegare un evento ad un’azione.
Normalmente quando ci si pone un problema di causalità, si ipotizza mentalmente ciò che sarebbe accaduto se non ci fosse stato quel comportamento. Questi giudizi si chiamano giudizi controfattuali.
Gli studi giuridici fino al 1975 ruotavano intorno a questi giudizi, che avevano dato vita alla doppia formula della causalità:
- un comportamento è causale se eliminandolo mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti si può affermare che l’evento non si sarebbe verificato;
- un comportamento non è causale se possiamo affermare che eliminando mentalmente questo comportamento dal novero dei fatti accaduti, l’evento di sarebbe verificato lo stesso.
Queste formule non sono di per sé sbagliate, chiarificano quello che è il procedimento che bisogna seguire, il problema è che non ci dicono sulla base di cosa formulare al giudizio.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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