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La traslazione per il legislatore tributario


Talora, peraltro, il legislatore tributario si occupa della traslazione, provvedendo a disciplinare lo strumento per il cui tramite esso si realizza, cioè la rivalsa, in uno dei seguenti modi:
1. in primo luogo, la rivalsa può essere vietata, come era previsto per l’INVIM; qui la ragione sembrava ravvisabile in una valutazione socio-politica, e precisamente nell’esigenza di evitare che l’alienante, il quale profittava del plusvalore dell’immobile derivante da interventi posti in essere a spese della collettività, tendesse a neutralizzare gli effetti del prelievo scaricandone l’onere sull’acquirente;
2. in secondo luogo, la rivalsa può costituire oggetto di un preciso obbligo giuridico, la cui osservanza è pertanto presidiata dal corredo di una sanzione; è l’ipotesi dell’IVA, con riferimento alla quale la giustificazione della previsione legislativa consiste nella connotazione che si è voluta dare al tributo in esame nell’ambito delle scelte di politica economica e, più precisamente, essendo il medesimo destinato ad incidere sui consumi finali.
Infatti l’IVA si atteggia in termini di tendenziale neutralità economica per gli operatori intermedi, sino a scaricarsi definitivamente sui soggetti che consumano;
3. in terzo luogo, la rivalsa può essere contemplata dalla legge come mera facoltà riconosciuta a favore del soggetto passivo; a seguito della previsione legale, le somme percepite in conseguenza dell’esercizio della rivalsa non si confondono con la base imponibile e quindi restano estranee al calcolo dell’imposta.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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