Skip to content

Concorso dei creditori sul patrimonio del fallito

Concorso dei creditori sul patrimonio del fallito

Art. 51: divieto azioni esecutive individuali. Questo art. prevede il divieto di azioni esecutive o cautelari individuali al fine di non ledere la parcondico creditorum e di garantire tranquillità agli organi della procedura i quali evitano così la pressione dei creditori rendendo libera l'attività di gestione e di liquidazione.
Art. 52: il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di privilegio... deve essere accertato secondo la legge. I creditori che sorgono dopo il fallimento sono creditori in prededuzione o personali. Le azioni rilevanti rispetto al fallimento dai creditori precedenti alla dichiarazione di fallimento sono tutte assorbite dal curatore; diventano in seno al fallimento situazioni della massa che il curatore esercita in quanto rappresentante della stessa e non perché vi sia sostituzione processuale. Gli effetti sul patrimonio del fallito vengono meno solo con la liquidazione, fino ad allora egli continua a detenere la titolarità dei beni. L'accertamento del passivo riguarda ogni pretesa dei terzi destinata ad incidere sul patrimonio del fallito. Anche colui che ha propri beni presso l'imprenditore fallito deve richiedere l'accertamento del passivo con la restituzione dei propri i beni e non il pagamento di un credito. (espropriazione = tende a monetizzare dei beni per ottenere il pagamento di un credito. Esecuzione per consegna o rilascio = tende all'ottenimento della restituzione di un bene) art. 54: i creditori privilegiati sono soddisfatti attraverso le somme ricavate dalla vendita del bene sul quale insiste privilegio. Se i fondi ricavati sono in capienti allora creditori privilegiati per la parte non soddisfatta diventano chirografari. Art. 55: ci sono 2 diversi regimi di debiti: ordinari e privilegiati. Per quanto riguarda i debiti ordinari, la sentenza dichiarativa del fallimento sospende la maturazione degli interessi fino alla chiusura. A partire dalla stessa, i debiti si considerano scaduti, monetizzati, ed esigibili. Questa è una funzione giuridica per permettere il concorso di tutti. Art. 59: anche i crediti non pecuniari dal momento della dichiarazione di fallimento si considerano scaduti e monetizzati e concorrono per il loro valore alla data della dichiarazione stessa.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.