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La disciplina legale dell’orario di lavoro

La disciplina dell’orario di lavoro è stata per lungo tempo contenuta negli artt.2107,2108 e 2109 c.c., inerenti l’orario di lavoro effettivo, il lavoro straordinario e notturno ed i periodi di riposo, nonché all’interno di diverse leggi speciali. Nel 2003 con il D.Lgs. 66, in attuazione della direttiva europea 104/93, Il decreto 66 definisce l’orario di lavoro: si tratta del periodo di tempo in cui il prestatore è al lavoro, a disposizione del datore ed eserciti la propria attività. Viene poi ribadita la differenza tra “orario normale di lavoro”, contrattualmente previsto e fissato nel limite di 40 ore settimanali con la possibilità dei contratti collettivi di prevedere una durata inferiore e considerare il limite come valore medio sull’arco di un anno (si tratta del c.d. orario multiperiodale, che permette ai datori di lavoro di superare le 40 ore senza andare incontro allo straordinario), ed “orario di lavoro straordinario”, il quale consiste nelle ore di lavoro eccedenti l’orario normale, fissate nel limite di 250 ore annuali e retribuite diversamente e maggiormente (da unirsi o sostituirsi a recuperi/riposi extra) rispetto alle ore normali di attività lavorativa. Le ore di lavoro straordinario, tra l’altro, devono essere regolamentate dai contratti collettivi o, in difetto, concordate tra datore e lavoratore. 
Il limite settimanale omnicomprensivo di ore lavorative viene fissato in 48 ore ogni 7 giorni, fissato non come valore assoluto ma come valore medio su un arco temporale di 4 mesi, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Il datore di lavoro che ecceda la previsione delle 48 ore/7 giorni deve comunicarlo per iscritto, insieme alla motivazione, entro 30 giorni alla Direzione provinciale del lavoro. 
E’ stato, inoltre, innalzato a 4 settimane di astensione dal lavoro il diritto alle ferie. 
Sono previste, anche per l’orario lavorativo, alcune deroghe: sono esclusi dalla disciplina dell’orario normale MA NON da limite di 48 ore/7 giorni, i lavoratori addetti alle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia. Sono esclusi tanto dalla disciplina dell’orario normale, quanto da quella delle 48 ore/7 giorni tutti i lavoratori la cui durata della prestazione non è determinata o può essere determinata dai lavoratori stessi (dirigenti o persone con potere di decisione autonomo). 
Infine con decreto ministeriale può essere innalzato il periodo di 4 mesi (fino ad un massimo di 6 mesi) su cui spalmare le 48 ore/7 giorni, nei casi tassativamente elencati dallo stesso decreto (continuità di alcuni servizi come quello ospedaliero, postale, televisivo, attività connesse al trasporto ecc). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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