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Definzione di ripetizione dell’indebito


Altrettanto incontroverso è che l'ente pubblico soggiace all'azione di ripetizione di indebito, all'azione di arricchimento e cosi via, anche quando l'indebito o l'arricchimento si sia prodotto nel corso di attività pubblicistica dell'ente pubblico.
Può l'ente pubblico, il quale abbia posto in essere un atto di autonomia privata, sottrarsi all'applicazione di questa o di quella norma del codice civile, adducendo che si tratta di norma applicabile solo a privati contraenti, incompatibile con la sua natura di soggetto pubblico o con il pubblico interesse per il quale esso agisce?
Fino a non molto tempo fa la giurisprudenza si prestava ancora ad una simile operazione di «ritaglio»; concedeva allo Stato ed agli altri enti pubblici più di una immunità dal diritto comune: cosi esonerava la pubblica amministrazione, che avesse predisposto condizioni generali di contratto, dall'applicazione dell'art. 1341.2, sull'approvazione scritta delle clausole vessatorie, ripugnando l'idea che anche la pubblica amministrazione, al pari dei privati «contraenti forti», potesse vessare i propri contraenti.
Così rendeva la P.A., che avesse concluso un contratto preliminare, immune dall'applicazione dell'art. 2932, concedendole la scelta se adempiere il preliminare oppure, essendo il contratto non più conforme all'interesse pubblico, rifiutarsi di adempiere, soggiacendo alla responsabilità per inadempimento.
Queste persistenti aree di immunità, per quanto assai più circoscritte che non in precedenza, denotavano il persistere, nei nostri giudici, di antiche visioni del diritto privato: essi ritenevano di potere distinguere fra norme di diritto privato, ormai qualificabili come norme di diritto comune e, perciò, applicabili anche a soggetti pubblici, ancorché agenti nell'interesse generale, e norme di diritto privato ancora qualificabili come norme di diritto privato in senso classico, ossia regolatrici dei rapporti fra privati e relative a interessi particolari.
Con la caduta delle ultime immunità, una più complessa vicenda può dirsi compiuta: si può dire interamente realizzata, nella nostra giurisprudenza, la conversione del diritto privato in diritto comune. Possiamo anche dire, se il fenomeno vogliamo collocarlo su un più ampio sfondo, che il nostro sistema giuridico tende sempre più ad allontanarsi dal modello, proprio in origine dei paesi dell'Europa continentale, dello Stato a diritto amministrativo, e che esso tende progressivamente ad avvicinarsi al modello dello Stato a diritto comune, proprio dei paesi anglosassoni, nei quali la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato ha un valore solo descrittivo.
Anche sotto questo aspetto, come sotto gli aspetti che attengono all'autorità del precedente giudiziario, e pur con tutte le cautele che debbono accompagnare l'indicazione dei fenomeni di tendenza, si può dire che le discontinuità fra le diverse civiltà giuridiche del nostro tempo tendono gradatamente ad attenuarsi.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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