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Il monopolio legale e di fatto


Sia pur in misura sempre minore, è possibile che per esigenze di carattere generale la legge conceda a determinate imprese il monopolio per la prestazione o la produzione di certi beni o servizi.
Ovviamente le norme della l. 287/90 non si applicano al monopolista legale.
In questi casi la legge si premura di porre alcuni principi vincolanti per lo svolgimento dell’attività del monopolista, volti soprattutto a evitare che egli adotti comportamenti discriminatori e lesivi dei diritti dei clienti.
E’ pertanto previsto che il monopolista legale abbia l’obbligo di contrarre con chi intenda fruire delle sue prestazioni.
Il monopolista legale deve, inoltre, rispettare il principio della parità di trattamento sia con riferimento all’adempimento nei confronti dei clienti in caso di impossibilità di eseguire per intero nei confronti di tutti le prestazioni promesse, sia con riferimento alle condizioni economiche e normative praticate alla clientela.
Si ritiene, infine, sia pure non concordemente, che le regole sul monopolista legale non si applichino al monopolista di fatto: a quest’ultimo però si applicheranno integralmente la l. 287/90 e le regole comunitarie.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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