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I creditori personali dei soci

Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ed intangibili da parte dei creditori personali di questi ultimi. Il creditore personale non può compensare il suo credito verso il socio con il debito che eventualmente abbia verso la società (divieto di compensazione). Il creditore non è però sprovvisto di tutela (sia nella società semplice sia nella s.n.c.). Egli può infatti: far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore; compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società.
Nella società semplice e nella s.n.c. irregolare il creditore può anche chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, provando anche che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti (la società sarà tenuta a versargli entro tre mesi una somma di denaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda).
Nella s.n.c. regolare, il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, neppure se trova che gli altri beni dello stesso siano insufficienti a soddisfarlo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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