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La pause giornaliere, i giorni di riposo e le ferie del lavoratore

Il decreto 66 del 2003 disciplina le pause, il riposo settimanale, le festività infrasettimanali e le ferie annuali. 
Per “pausa” si intende l’intervallo, stabilito dai contratti collettivi o in assenza dei quali la pausa non può durare meno di 10 minuti, per chi esercita un’attività lavorativa di durata superiore alle 6 ore in cui il soggetto può recuperare le proprie energie psico-fisiche e consumare il pasto. 
Per il riposo giornaliero, invece, il decreto stabilisce che il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, salvo i casi di attività lavorative frazionate durante la giornata, nel qual caso si può giungere a lavorare per ben 13 ore complessive tra orario di lavoro normale e straordinario. 
Va sottolineato che la normativa su pause e riposi giornalieri non si applica ai lavoratori la cui durata della prestazione non può essere predeterminata o non è misura o è scelta dal lavoratore. In materia intervengono i contratti collettivi, in mancanza dei quali si potrà avere anche un decreto ministeriale. 
Il lavoratore ha poi diritto al “riposo settimanale”, ossia a 24 ore di riposo continuativo ogni settimana (da cumulare con i riposi giornalieri), di solito coincidenti con la domenica, ad eccezione dei lavori a turni, dei lavori frazionati durante la giornata e del settore dei trasporti ferroviari ecc. 
Il decreto 66 ha poi disciplinato un diritto costituzionalmente garantito dall’art.36, ossia quello al riposo annuale (ferie). E’ previsto che il lavoratore abbia diritto a 4 settimana di riposo, 2 delle quali devono essere godute consecutivamente. La retribuzione rimane identica al periodo di lavoro e le ferie si sospendono in caso di malattia durante il periodo di riposo annuale.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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