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La revocatoria ordinaria e fallimentare

La revocatoria ordinaria e fallimentare hanno diverse intensità ma entrambe valgono per tutti:
- in virtù dell'art. 2901 comma 3 l'adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revocatoria poiché relativo a un dovere giuridico. Allo stesso modo non sono revocabili atti su garanzia patrimoniale conclusi senza convenienza del debitore, quale ad esempio ipoteca giudiziale.
-  Art. 67: prevede la soggezione a revocatoria anche dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili o di atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione, quale può essere l’ipoteca giudiziale.
Quando un bene oggetto di revocatoria è ceduto dall'acquirente ad un sub-acquirente, ai fini della validità delle operazioni acquista importanza la buona o malafede dell'ultimo acquirente:
-  quando l'acquista a titolo oneroso è trascritto o consegnato prima della trascrizione della domanda fatta al giudice per rivendicare un bene, l'atto è salvo e ne rimane una questione tra il curatore e il primo acquirente;
- quando invece la trascrizione dell'acquisto o consegna avviene dopo che sia stata trascritta la domanda giudiziale, chi compra lo fa in malafede, sapendo comunque che sul bene pendeva una lite e quindi della probabile inefficacia dell'atto, per cui la revocatoria avrà i suoi effetti anche nei suoi confronti.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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