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La ritenzione privilegiata


L’art. 53 disciplina il trattamento, nel fallimento, dei creditori che godono del diritto di ritenzione privilegiata e che sono: il creditore munito di pegno e i creditori muniti di privilegio. Per ritenzione privilegiata si intende il diritto di trattenere il bene sul quale si ha la prelazione fino a quando non si sia integralmente soddisfatti perché il possesso o la detenzione del bene sono presupposto della prelazione, inoltre, in caso di mancato pagamento, si ha il diritto di vendere la cosa secondo le norme stabilite per il pegno. Il diritto di ritenzione privilegiata è opponibile anche nel fallimento e consente a questi creditori di chiedere l’autorizzazione a procedere direttamente alla vendita. Per usufruire di questa facoltà essi devono essere già stati ammessi al passivo con riconoscimento della prelazione e devono fare istanza al giudice delegato il quale decide sentiti il curatore e il comitato dei creditori e, se autorizza la vendita da parte del creditore, ne fissa anche le modalità. In relazione a questi beni, il giudice delegato, sempre sentito il comitato, ha però due opzioni: autorizzare il curatore a procedere alla vendita, o autorizzarlo a riprendere il bene pagando il creditore (il cd. Riscatto del bene).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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