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Retribuzione minima, contratti collettivi ed articolo 36 Costituzione

In forza dell'art.2099 c.c. secondo comma spetta ai contratti collettivi stabilire la misura della prestazione retributiva. Compito primario ed originario dell'autonomia collettivo è, infatti, quello di stabilire la misura minima della retribuzione (contratto collettivo = concordato di tariffa già alla fine del XIX secolo). 
N.B. l'articolo parla di riferimento alle norme corporative, poi sostituite dai contratti collettivi. 
Tuttavia il documento più importante in cui possiamo ritrovare una traccia per stabilire l'ammontare delle retribuzioni è la Costituzione: i contratti collettivi devono osservare quanto disposto dall'art.36, il quale prevede che la retribuzione (e si tratta di una norma principio, non semplicemente di una clausola generale da completare ad opera del legislatore) sia anzitutto “proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto”, ossia vi deve essere equivalenza tra la prestazione retributiva e quella lavorativa, ed in ogni caso “sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, ossia la misura minima della retribuzione deve andare oltre il minimo di sussistenza, ossia deve essere adeguata alle necessità sociali. 
In caso di lavoro plurimo (dipendenza da più datori di lavoro e coesistenza di più rapporti lavorativi), inoltre, va osservato dapprima il requisito della sufficienza, in quanto la retribuzione deve essere mezzo di sostentamento.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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