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Situazioni della presenza di un responsabile di imposta


Conviene adesso rivolgere l’attenzione alle diverse situazioni in cui suole ravvisarsi la presenza di un responsabile di imposta.
A parer nostro, tali situazioni vanno fin distinte enucleando quattro categorie:
1. nella prima rientrano i pubblici ufficiali, quali in specie i notai che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto limitatamente all’imposta di registro dovuta sul medesimo.
Tali ipotesi hanno in comune la circostanza che gli atti o le operazioni imponibili avvengono con il ministero o per il tramite di un soggetto che ha nell’ambito dell’ordinamento una particolare qualifica pubblica e/o professionale;
2. la seconda categoria comprende in particolare:
a. il cessionario d’azienda, il quale è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione è nei due anni precedenti; l’obbligazione è peraltro limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria; a
b. il rappresentante ai fini IVA del soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia, quanto alle obbligazioni nascenti dalle operazioni imponibili poste in essere da quest’ultimo;
c. il cessionario del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA, in caso di ripetizione delle somme rimborsate;
d. i rappresentanti negoziali delle parti contraenti per l’imposta di registro relativamente dovuta.
Qui l’elemento unificante è rappresentato dall’esistenza di un rapporto negoziale fra soggetto passivo del tributo e terzo responsabile, il cui oggetto investe (direttamente o indirettamente) l’acquisizione o la dismissione dei beni e/o delle somme costituenti il presupposto o la naturale garanzia del credito di imposta;
3. alla terza categoria è riconducibile l’ipotesi di liquidatori delle società, che non adempiono all’obbligo di pagare con l’attività della liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, se soddisfano crediti di ordine inferiore a quello tributario o assegnano beni ai soci ed associati senza avere prima soddisfatti i creditori tributari.
La caratteristica di tale terza categoria consiste nel comportamento contra legem posto in essere dal responsabile d’imposta suscettibile di mettere in pericolo o comunque di rendere più gravosa la riscossione del tributo;
4. alla quarta ed ultima categoria è ascrivibile il caso delle parti di uno degli molteplici negozi contenuti tutti nel medesimo atto e non necessariamente connessi né per loro intrinseca natura l’uno dagli altri, che sono chiamate a rispondere anche dell’imposta principale di registro.
La caratteristica di tali ipotesi consiste di nuovo in un comportamento posto in essere dal responsabile, il quale rileva questa volta perché da esso scaturiscono determinati vantaggi (possibilità di risparmio di spesa sul piano degli interessi sostanziali sottesi alla complessa vicenda contrattuale, derivanti dall’immissione della pluralità di disposizioni in un unico atto).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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