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Lo stato di insolvenza


Nel sistema della revocatoria fallimentare la tutela dei creditori è strettamente collegata all’esistenza di un condizione oggettiva di insolvenza dell’imprenditore, in un dato periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, l’accertamento, quindi, sarà indirizzato unicamente a dimostrare l’esistenza di uno stato di insolvenza conosciuto dal terzo. L’unico elemento soggettivo dello schema è costituito dalla conoscenza dell’insolvenza da parte di chi ha intrattenuto rapporti con l’imprenditore successivamente fallito, deve quindi ricorrere la prova.
Per determinate categorie di atti (art. 67 co. 1) la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo è presunta fino a prova contraria, con inversione dell’onere probatorio. Per altre categorie di atti, invece, il curatore deve provare che il terzo conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Indicatori idonei a concorrere alla formazione della prova sono, ad es., i decreti ingiuntivi e le procedure esecutive, le notizie di stampa riguardanti l’impresa, … Qualora il terzo abbia posto in essere l’atto per mezzo di un rappresentante, la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere accertata con riferimento al rappresentante. Il terzo, convenuto in revocatoria, dovrà dimostrare di avere in buone fede ignorato la qualità di soggetto fallibile del debitore.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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