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La notificazione del titolo esecutivo al debitore

La notificazione del titolo esecutivo al debitore

ART 479 Può avvenire separatamente o contestualmente alla notificazione del precetto, tranne che per le scritture private autenticate, per le cambiali e gli altri titoli di credito per le quali la notificazione deve essere obbligatoriamente congiunta in ragione dell'obbligo di trascrizione nel precetto.
Il titolo esecutivo può essere fatto valere anche nei confronti:
- degli eredi del debitore.
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di una società a responsabilità illimitata è utilizzabile contro i soci (Cass.)
-se si tratta di un titolo formatosi nei confronti di un condominio è utilizzabile contro i singoli condomini limitatamente alle rispettive quote condominiali (Cass.)

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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