Skip to content

Dal Monopolio alla Concorrenza


Tradizionalmente la regolamentazione pubblica ha operato, nel ns Paese (così come negli altri paesi industrializzati) attraverso interventi volti al controllo della struttura del mercato, attraverso regimi di monopolio.
Nuova regolamentazione (trasformazione dello Stato da “gestore/imprenditore” a controllore”) riguarda:
- salvaguardia condizioni della competitività.
- passaggio da una regolamentazione della struttura del mercato (controllo degli accessi) a una regolamentazione del comportamento degli operatori presenti nel mercato o dell’impresa monopolistica
Si parla di “deregolamentazione asimmetrica” (non è sempre uguale), per intendere la differenziazione dei regimi regolamentari nelle diverse fasi di produzione ed erogazione nelle quali taluni servizi di pubblica utilità possono essere scomposti. Circostanza che è riscontrabile nei settori dell’energia elettrica, del gas, delle telecomunicazioni, dei trasporti ferroviari, laddove le condizioni di monopolio sono presenti solo nella fase di trasmissione e distribuzione e non nelle fasi a monte della produzione e a valle della vendita dei servizi. Dalla separazione delle diverse fasi del processo produttivo-erogativo e dal loro differenziato regime di mercato (segmenti monopolistici e segmenti concorrenziali) scaturisce inoltre l’esigenza di definire misure idonee (consistenti in sostanza nella separazione gestionale) onde evitare che un’impresa operante contemporaneamente in segmenti monopolistici e concorrenziali possa realizzrae forme di “sussidio incrociato”, estendendo in tal modo, la sua posizione dominante nei mercati concorrenziali ed ostacolando l’entrata di nuovi operatori.

Politiche per la concorrenza e le privatizzazioni.
Sono da considerarsi strumenti di regolamentazione. Vale a dire sono strumenti attraverso i quali lo Stato, modificando il suo ruolo di regolamentatore e ridimensionando quello di gestore/produttore, persegue la sua missione di garante degli interessi della collettività, non abdicando le sue funzioni di regia nei settori di pubblica utilità.
Lungi dall’inquadrarsi in un ambito di politica economica ispirata al laissez faire, la revisione della regolamentazione pubblica deve sapere coniugare esigenze, in taluni casi contrapposte:
- di efficienza allocativa e di benessere della collettività
- di efficienza produttiva ed economica delle imprese operanti nei settori regolamentati
1° strumento. Regolamentazione del prezzo (o meglio della tariffa): mi misura il grado di accessibilità da parte dell’utenza.

Criteri:
1) “Rate of return regulation” (r.o.r). Viene fissato un tasso di rendimento per l’impresa (generalmente misurato dal ROI) nel suo valore massimo che non può essere superato.
In virtù di questo criterio le imprese potevano manovrare la leva del prezzo entro i limiti definiti dall’ottenimento di un prefissato rapporto profitti/capitale investito. Sul piano dell’efficienza (tanto allocativa quando gestionale-imprenditoriale) il meccanismo della r.o.r regulation produceva i 2 seguenti effetti distorsivi:
a) da un lato risultavano incentivanti gli investimenti capital intensive, al di là delle reali esigenze, nonché si procrastinavano nel tempo i piani di ammortamento degli stessi al fine di mantenere il denominatore del rapporto il più elevato possibile (condizione di sovrainvestimenti nota come “effetto Averci-Johnson”
b) dall’altro le imprese avevano convenienza a mantenere alto il livello dei costi e a ritardare l’introduzione di tecnologie capital saving potendo trasferire i maggiori costi sui prezzi, fermo restando il vincolo del rate of return (condizione di inefficienza gestionale nota come “x-inefficiency”)
-> Chi gestisce l’impresa si trova in una situazione vincolata; questi vincoli implicano il crearsi di inefficienza.
Questo criterio non è corretto in un’economia che tende ad aprirsi al mercato.
Dalla constatazione dell’inadeguatezza della regolamentazione così concepita, l’ottica del regolatore mutò sostanzialmente e pervenne alla forma centrata sul meccanismo del price cap.

2) “Incentive e regulation” (o della incentivazione) o “Price cap”. [Cap = protezione, cappello]
Si tratta di una forma di regolamentazione che fa riferimento direttamente alle tariffe dei servizi e che presenta una forte valenza di incentivazione al contenimento dei costi di gestione e quindi implicitamente all’introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative e gestionali in grado di aumentare la produttività delle imprese.
In sostanza il meccanismo del price cap consiste nella definizione di una tariffa di base e nella possibilità di aumentarla in una misura non superiore a un prefissato limite. Tecnicamente il meccanismo del price cap identifica detto limite alla variazione annua della tariffa mediante la seguente formula.
T = P – X + K         [indica il max incremento tariffario consentito]
E’ uno strumento di deregolazione ma anche strumento di adeguamento tariffario (premesso che le tariffe vengono periodicamente adeguate). La tariffa risulta dal costo della tariffa esistente + l’adeguamento tariffario.
T = incremento tariffario della tariffa (limite di prezzo)
P = tasso di inflazione programmato
X = recupero della produttività prevista (tassello che incentiva le imprese a migliorare l’efficienza)
K = incremento dello standard qualitativo programmato.
Dobbiamo sottolineare che tutti questi valori sono valori programmati. Quindi il “price cap” lo calcolo su elementi che si verificheranno nel futuro.
Tale meccanismo premia le imprese capaci di incrementare la propria produttività (tramite il contenimento dei costi) al di là di quella prefissata ed espressa nel parametro X.; l’impresa è quindi nelle condizioni di poter accrescere il livello dei profitti attraverso incrementi di produttività, nel rispetto del vincolo assegnato agli aumenti di prezzi.

- Finalità della regolamentazione della concorrenza
1) Impedire che nei mercati pubblici si pratichino politiche di “scrematura del mercato” (creamskimming)  regolamentare tutta la filiera (La regolamentazione deve disciplinare le fasi della filiera)
In presenza del rischio di ingresso di nuovi operatori soltanto nei segmenti di mercato più redditizi, l’assenza di regolamentazione potrebbe comportare che: la concorrenza venga a istaurarsi solo nelle parti di attività o segmenti più redditizi; e di conseguenza, l’impresa che preesisteva in condizioni di monopolio e che continuando a operare in tali condizioni (nonostante il mercato sia stato liberalizzato) nei segmenti o parti di mercato non attrattivi per nuove imprese, sarebbe indotto a “recuperare” i minori prezzi praticati nei servizi concorrenziali attraverso un aumento dei prezzi in quelli monopolistici.
Ne consegue che il meccanismo del “sovvenzionamento incrociato” si riproporrebbe in altra forma, questa volta però non accettabile in termini di politica economica, in quanto verrebbero a mancare quelle condizioni di tutela e garanzia dei segmenti poveri del mercato (coincidenti nella maggior parte dei casi con l’interesse pubblico) che subirebbero innalzamenti dei prezzi a fini compensativi.
2) Impedire che negli stessi siano praticate politiche predatorie da parte delle imprese (o dell’unica impresa) già operanti a danno delle nuove entranti, tese ad ostacolane la permanenza nel mercato, e soprattutto incentrate sulla manovra dei prezzi. Di fatti, all’entrata di un nuovo concorrente potrebbero conseguire immediati abbassamenti dei prezzi da parte delle imprese preesistenti tale da rendere insostenibile la sopravvivenza del neo-concorrente.

Aspetto più innovativo della deregolamentazione: i settori liberalizzati sono sottoposti a controllo delle autorità di settore (Autority). La caratteristica di queste autorità è l’indipendenza: sono autorità indipendenti (rispetto ai poteri politici pubblici) che mi controllano il settore.
I compiti affidati alle Autorità di settore sono:
- compiti di tipo propositivo (proporre leggi, e modifiche di leggi e/o regolamenti)
- compiti di tipo dispositivo (possibilità di emanare regolamenti di settore)
- compiti di vigilanza e di controllo (sul funzionamento del sistema)
- compito di valutazione delle istanze (istanze, segnalazioni o reclami presentate dall’utenza nel momento in cui vi sono difformità relativamente all’applicazione della qualità dei servizi e dei livelli tariffari).
Nel ns Paese con la legge del 14/11/1995 n.481. sono state istituite Autorità i settore:
- Autorità per l’energia elettrica e il gas
- Autorità per le telecomunicazioni

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.