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I casi di inefficacia e revocabilità


Il legislatore effettua una classificazione degli atti, fondata sul criterio della diversa gravità dell’atto: atti a titolo gratuito, atti di liberalità e pagamenti anticipati ed atti a titolo oneroso (normali e anormali). Il legislatore, sulla base di questa distinzione, individua tre aree di atti suscettibili di essere dichiarati inefficaci:
1. Gli atti a titolo gratuito, gli atti di liberalità ed i pagamenti anticipati (art. 64 e 65) compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per i quali è prevista la sanzione di inefficacia;
2. Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie, considerati anormali cioè idonei a indicare lo stato di insolvenza, se compiuti nel periodo variabile da sei mesi ad un anno prima della dichiarazione (art. 67 co. 1);
3. Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie, considerati normali cioè non idonei a segnalare l’esistenza dello stato di insolvenza, se compiuti nei sei mesi precedenti alla dichiarazione (art. 67 co.2).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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