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Progetto di stato passivo e udienza di discussione

Art. 95 comma 2 e 3 (progetto di stato passivo e udienza di discussione): una volta esaminate le domande il curatore crea un progetto di stato passivo in cui esprime solo un parere circa l'ammissione o meno, ma chi decide poi è in realtà il giudice delegato, a cui non spetta il potere inquisitorio (non può andare a cercare le prove). Prima di queste decisioni i creditori, i titolari di diritti sui beni e il fallito possono visionare il progetto e presentare le loro osservazioni e documenti integrativi. Cosa che può essere fatta fino all'ultima udienza dell’ammissione al passivo. Il curatore con il progetto istruisce il passivo e prepara l'udienza. Su richiesta delle parti è ammessa prova testimoniale. Il comma 4 dice che il fallito può chiedere di essere sentito pur non essendo parte nel procedimento in quanto c’è stata la sostituzione.
L'eccezione di compensazione non è rilevabile d'ufficio ma solo dalla parte interessata. Il curatore pur essendo parte formula anche tutte le eccezioni che spettano al fallito. Anche i creditori concorrenti possono formulare eccezioni. Curatore e creditori sono, in tale fase, posti su un piano paritario dinanzi al giudice delegato che, con la riforma ha conseguito maggiore terzietà. art. 96 (formazione ed esecutività dello stato passivo):
- comma 1: il giudice delegato con decreto accoglie in tutto, in parte, o respinge o dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo. La dichiarazione di inammissibilità non ne preclude la successiva riproposizione;
- comma 2: oltre ai casi previsti dalla legge sono ammessi al passivo con riserva i crediti condizionati, quelli la cui mancanza del titolo non dipende dal creditore, i crediti accertati con sentenza dal giudice ordinario o speciale non passata in giudicato;
- comma 3: se l'operazioni non si esauriscono in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di 8 giorni;
- comma 4: terminato l'esame di tutte le domande il giudice delegato forma uno stato passivo e lo rende esecutivo con decreto;
- comma 5: il decreto che rende esecutivo lo stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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