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La revocatoria degli atti “anormali” (ART. 67 CO.1)


In presenza di atti anormali compiuti dal fallito, nel periodo variabile da un anno a sei mesi precedente alla dichiarazione, il sistema probatorio agevola la posizione del curatore, sotto il profilo del tema probatorio e della fruizione di tecniche presuntive. Con il concetto di normalità la dottrina ha precisato che deve essere considerato normale ciò che è considerato tipico, naturale ed appropriato in relazione ad ogni singola fattispecie, tenendo conto dell’ambiente storico-culturale; in diritto fall. cioè in relazione alla prospettiva dell’impresa.

a) GLI ATTI CON PRESTAZIONI SPROPORZIONATE
Il curatore deve fornire la prova della sproporzione tra le prestazioni che, se superiore ad un quarto, viene considerata sintomatica dell’esistenza dello stato di insolvenza del debitore. Con la riforma del 2005 è stato inserito un parametro quantitativo per misurare quanto è sproporzionato a sfavore del debitore deve essere il rapporto tra le prestazioni, che pone fine al dibattito sorto in precedenza (dovuto all’incertezza della nozione “notevole sproporzione”). La sproporzione deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo e non al momento di proposizione dell’azione revocatoria.

b) I PAGAMENTI EFFETTUATI CON MEZZI ANORMALI
Ai sensi dell’art. 67 co.1 n.2, sono revocati gli atti estintivi gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione. Il curatore dovrà dimostrare che il debitore ha estinto il debito con mezzi anormali,sono considerati mezzi normali di pagamento solo il denaro e gli altri effetti di commercio (cambiali e vaglia cambiari, assegni circolari, assegni bancari,…). Ultimamente sembra delinearsi un nuovo orientamento secondo il quale il concetto di normalità dei mezzi di pagamento non deve essere valutato in termini astratti, ma deve essere collegato a criteri riguardanti ogni tipo di attività svolta.

c) LE GARANZIE VOLONTARIE NON CONTESTUALI PER DEBITI NON SCADUTI
Vengono considerati revocabili i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione per debiti preesistenti non scaduti (art. 67 co. 1 n.3). L’esigenza è ancora una volta quella di ridistribuire la perdita derivante dall’insolvenza tra il maggior numero di soggetti, impedendo che alcuni creditori acquistino, in un momento in cui l’insolvenza è già in atto, una posizione privilegiata rispetto ad altri sul patrimonio del debitore. La revocatoria della garanzia non comporta la revoca del credito per il quale è stata costituita, ma solo la collocazione del soggetto colpito dalla revocatoria nella categoria dei creditori chirografari. L’elencazione dell’art. non è tassativa, pertanto, la norma può essere applicata anche alle garanzie atipiche.

d) LE GARANZIE GIUDIZIALI O VOLONTARIE NON CONTESTUALI PER DEBITI SCADUTI
Sono considerati revocabili anche i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione. Si tratta di una previsione attenuata dalla riduzione del periodo sospetto a soli sei mesi prima della dichiarazione. Anche qui è riconosciuta l’estendibilità della norma alle garanzie atipiche.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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