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Esclusione di cause che eliminino la colpa nel valutare un reato

E’ un accertamento di tipo negativo. Il nostro codice utilizza la locuzione “non è punibile chi” per indicare situazioni tra loro anche molto diverse, in particolare questa espressione viene utilizzata per introdurre e descrivere:
- le cause di giustificazione, situazioni che incidono sull’antigiuridicità;
- le cause che escludono non l’antigiuridicità, ma la colpevolezza,
- le situazioni che incidono sulla punibilità in senso stretto.
Il nostro ordinamento distingue queste tre diverse ipotesi, a seconda che vadano ad incidere sull’antigiuridicità, sulla colpevolezza o sulla punibilità del reato. Distinguere di fronte a quale situazione ci troviamo, è importante perché ad esempio solo le cause di giustificazione rendono lecito il fatto, escludendo qualsiasi tipo di conseguenza negativa per il soggetto, mentre invece se il fatto è tipico e antigiuridico, ma non colpevole, perché c’è una causa di esclusione della colpevolezza, il fatto resta illecito, quindi chi l’ha tenuto deve comunque risarcire i danni. Nelle cause di non punibilità in senso stretto, invece, il soggetto che può giovarsene è solo colui nei cui confronti opera questa causa, non chi ha partecipato con lui nell’operazione, perché sono strettamente personali Lo stesso non accade nella cause di giustificazione, che rendono lecito il fatto per tutti.
Per stabilire in quale categoria devono stare queste situazioni, bisogna stabilire il principio che ognuna di queste diverse tipologie di situazioni esprime una diversa valutazione del legislatore:
- nelle CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE ciò che sta alla base del giudizio di liceità del fatto da parte dell’ordinamento è un bilanciamento tra beni giuridici tutti meritevoli di tutela. Il legislatore li soppesa e rende giusto il comportamento che privilegia il bene giuridico che l’ordinamento preferisce, tra i due uno prevale e il comportamento che tutela quel bene che prevale è giusto, lecito, giustificato.
- Nelle CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA si fonda sulla comprensione profonda dello stato psicologico in cui si trova il soggetto, esprime una valutazione di non esigibilità di un comportamento diverso. L’ordinamento si rende conto che non si può chiedere al soggetto di comportarsi diversamente da come si è comportato. Il fatto realizzato resta illecito, ma non è più rimproverabile al soggetto, perché sarebbe inumano un ordinamento che punisse il soggetto per essersi comportato in quel modo. L’ordinamento comprende che non poteva chiedere un comportamento diverso, in ragione della comprensione del suo vissuto psicologico.
- Nelle CAUSE DI NON PUNIBILITÀ IN SENSO STRETTO la motivazione sottesa alla scelta del legislatore di rendere non punibile un fatto si fonda su mere ragioni di opportunità, il fatto resta non solo tipico e antigiuridico, ma anche colpevole, ma l’ordinamento rinuncia a punirlo per semplici ragioni di opportunità.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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