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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO III - ART.173

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO III - ART.173

Art.173– SCISSIONE DI SOCIETÀ
L’operazione di scissione è l’esatto contrario dell’operazione di fusione. Anche le operazioni di scissione sono da considerarsi fiscalmente neutre, tuttavia il valore fiscalmente riconosciuto è l’ultimo fiscalmente riconosciuto nella società anti scissione. Il comma 3 prevede che il socio che aveva azioni A e si ritrova post scissione con azioni A e B, non costituisce realizzo. È neutralità anche per il socio.
Il comma 4 parla delle posizioni soggettive e dice che queste seguono gli elementi specifici che concorrono alla scissione o gli elementi che possono essere considerati per insiemi o quando non sono attribuiti a beni specifici o a insiemi di elementi, si ripartiscono tra le due società in modo proporzionale. In sede di fusione, alle variazioni in aumento e in diminuzione non si applicano delle limitazioni nel riporto, che si applicano esclusivamente alle perdite e agli interessi passivi, non alle variazioni in diminuzione.
Esempio:
Se la società non paga il compenso amministratori, dovrà fare una variazione in aumento. Quindi se nell’esercizio successivo una società che paga il compenso amministrativo con quella che non lo paga, la variazione in diminuzione può essere utilizzata dalla società che non paga il compenso amministrativo.
Esempio:
La società A ha:
SP
Cassa 10000            CS 10000
CE
Compenso amministratori 10000        Ricavi 20000
A non paga il compenso amministrativo. Il compenso amministrativo non è deducibile, avrà una perdita fiscale di 0. Dovrà fare una variazione in aumento di 10000.
Se B paga il compenso amministratori, non deve fare la variazione in aumento e avrà una perdita di 10000. Il patrimonio netto diventa così 0.
Se nell’esercizio successivo A si fonde con B: la variazione in aumento diventerà al momento del pagamento una variazione in diminuzione e quindi la società B avrà la facoltà di dedursi il costo.
Le variazioni in aumento diventano variazioni in diminuzione negli esercizi successivi e non scontano le limitazioni, che invece sono applicabili alle perdite e agli interessi e questo è un grosso vantaggio.
POSIZIONI SOGGETTIVE
SP
Magazzino 10000
F.do svalutazione 100
= 9900
Impianto 20000
Amm.ti fiscalmente riconosciuti     (5000)
Amm.ti non fiscalmente riconosciuti (2000)
Compenso amministratore 1000
PN (passivo) 22900
Il 100 di fondo non è fiscalmente riconosciuto, quindi il valore fiscalmente riconosciuto è 10000.
Il valore fiscalmente riconosciuto dell’impianto è di 15000.
Se la società viene scissa in due parti, le variazioni in aumento, che diventeranno variazioni in diminuzione nell’esercizio successivo, che il legislatore chiama posizioni soggettive, se sono relative ad un bene, competono alla società che è beneficiaria di quel bene.
La variazione in diminuzione per il compenso amministratore competerà in proporzione del patrimonio netto delle società scisse. Questo perché sono generici.
Queste variazioni in diminuzione non scontano le limitazioni del riporto delle perdite.
Esempio di tre variazioni in aumento che diventano variazioni in diminuzione negli esercizi successivi:
- accantonamenti al fondo rischi svalutazioni crediti : in quanto specifico segue i crediti;
- manutenzione : in un caso di scissione la deducibilità successiva dell’eccedenza delle manutenzioni compete a chi si prende l’azienda, se la manutenzione è valutata sulle generalità dell’azienda;

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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