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Articolo 483 codice penale

Art.483 codice penale : chiunque attesta falsamente ad pubblico ufficiale in un atto pubblico è punito con la reclusione fino a 2 anni. Significa che il soggetto che realizza questo reato può essere condannato massimo a 2 anni. Questa norma non fissa il minimo. Ci sono però reati che lo fissano (art. 2636 codice civile, l’illecita influenza sull’assemblea, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni). Visto che qui il minimo non c’è si applica l’art.23 delle norme generali, che si intitola “Reclusione” e dice che la pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni. Questi sono i limiti generali, se le norme non prevedono limiti e massimi specifici.
Questo reato è un delitto perché parla di reclusione, infatti siamo nel libro secondo, all’interno del titolo settimo, titolo dedicato ai delitti contro la fede pubblica, contro lo stato, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, ecc..

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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