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Classificazioni dei patti sociali: Sindacati di blocco


Finalizzati a limitare la circolazione delle azioni o quote:

a) Patto di inalienabilità: impegno a non trasferire le partecipazioni detenute (valido solo se limitato temporalmente e rispondente ad un apprezzabile interesse delle parti –art. 1379 c.c. ).
b) Patto di prelazione: obbligo del socio di offrire agli altri aderenti al patto la propria partecipazione prima di alienarla a terzi (alle medesime condizioni).
c) Patto di gradimento: divieto al socio di alienare la propria partecipazione a terzi, salvo previo espresso gradimento da parte degli altri soci (valido purché non si tratti di un mero gradimento).

Sono rilevanti, ai fini dell’Ordinamento giuridico, i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
1) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle S.p.A. o nelle società che le controllano;
2) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
3) hanno per oggetto l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante su tali società.

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