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Il pagamento dell'assegno bancario

Il pagamento dell'assegno bancario:
-l'assegno bancario è sempre pagabile a vista
-la postdatazione dello stesso non impedisce al portatore di presentarlo anticipatamente né alla banca di pagarlo
-la presentazione per il pagamento deve avvenire: entro otto giorni dalla data di emissione: se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; entro quindici giorni dalla data di emissione: se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui è stato emesso.
-l'omessa presentazione nei termini comporta la perdita dell'azione di regresso verso i
giranti e i loro avallanti ma non verso il traente
-la banca: conserva la facoltà di pagare l'assegno anche in caso di morte o sopravvenuta
incapacità del traente; è tenuta ad identificare il soggetto che incassa; è tenuta a verificare la coincidenza tra la firma del traente sull'assegno e quella depositata dallo stesso al momento dell'apertura del credito.

Tratto da I TITOLI DI CREDITO di Alexandra Bozzanca
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