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Le figure contrattuali nel subtrasporto, trasporto cumulativo, trasporto con rispedizione


È una forma di cooperazione tra più vettori nella fase esecutiva del trasporto, con una distribuzione del lavoro.
Trasporto con subtrasporto: il vettore si obbliga, nei confronti del mittente o del passeggero ad eseguire il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione avvalendosi, in tutto o in parte, dell’opera di un subvettore. Il vettore si obbliga a eseguire la prestazione di trasporto per l’interno percorso concordato con il mittente, assumendo, da solo e interamente, obblighi e responsabilità, acquistando i diritti inerenti l’esecuzione del trasporto. Ma si avvale dell’attività e delle prestazioni di un altro vettore, con il quale conclude a sua volta a suo nome e nel suo interesse un contratto di trasporto per l’esecuzione dell’intero tragitto o di una parte di esso. Il mittente resta del tutto estraneo al contratto di sub trasporto, dal momento che, nei suoi confronti, il vettore ha assunto l’obbligo di eseguire la prestazione per l’intero percorso: il subvettore assume la figura dell’ausiliario del vettore. Un solo vettore assume, nei confronti del passeggero o del mittente, obblighi e responsabilità dell’intero viaggio, stipulando, a proprie spese, a proprio nome e ai proprio rischio, dei contratti di trasporto, per far percorrere al viaggiatore o alle merci il viaggio.
Trasporto cumulativo di cose o di persone (art.1700 c.c.): ricorre quando due o più vettori si obbligano insieme verso il mittente con un unico contratto ad eseguire la prestazione di trasporto sino al luogo finale di destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell’intero percorso. Caratterizzato dall’unicità del vincolo contrattuale riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente, ma il mittente deve sapere in modo chiaro che ci saranno altri vettori oltre al primo, e non la circostanza che il mittente, nel momento in cui affida la merce o se stesso al primo vettore, sia soltanto consapevole che questi si riservi la facoltà di affidarla a un altro o più vettori.
Trasporto con rispedizione della merce (art.1699 c.c.): può ricorrere unicamente in relazione ai traffici di cose, è un contratto in base al quale il vettore si obbliga, verso il mittente, ad eseguire il trasporto per una parte sola del tragitto complessivo, obbligandosi a concludere, in nome proprio e per conto del mittente, uno o più contratti di trasporto per la restante parte del percorso. Il vettore si impegna ad eseguire la prestazione di trasporto per una sola parte del complessivo tragitto, assumendo l’obbligo di provvedere alla stipulazione di un altro contratto di trasporto per conto del mittente, ma in nome proprio, per la restante parte del percorso, svolgendo quindi il ruolo di spedizioniere, rispondendo unicamente per la buona scelta del vettore. Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

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