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Determinazione dell’imponibile, liquidazione dell’imposta e adempimento della prestazione


La concreta attuazione del prelievo consta di tre momenti, almeno logicamente fra loro distinguibili:
1. la quantificazione del parametro di commisurazione dell’imposta, ossia della base imponibile;
2. la liquidazione dell’imposta medesima;
3. l’adempimento spontaneo o cattivo della prestazione che ne costituisce l’oggetto.
Si deve in primo luogo richiamare l’attenzione sulla circostanza che, per taluni tributi, i tre momenti sopra individuati si atteggiano come altrettante mere operazioni preordinate al soddisfacimento della pretesa creditoria, senza peraltro che i medesimi si traducano nel compimento di atti formali; mentre, per altri tributi, la legge prevede che a siffatto risultato si debba pervenire a seguito e per il tramite di una serie di atti, promananti dalle parti del rapporto di imposta, che conferiscono un’impronta di esteriorizzazione formale a uno o più dei momenti suddetti.
Trattasi della distinzione nota tra tributi con accertamento e tributi senza accertamento.
Merita chiarire che in seno a tale distinzione il termine “accertamento” trovasi adoperato non già nel senso tecnico cui faremo riferimento in seguito, cioè circoscritto alla determinazione dell’imponibile e, a volte, anche dell’imposta, bensì avendo riguardo alla fase dell’attuazione del rapporto obbligatorio nel suo complesso.
Allo scopo di agevolare una più soddisfacente percezione e sistemazione dei diversi profili che caratterizzano la realtà in oggetto, ci sembra più corretto esprimere la contrapposizione tra le due categorie di imposte parlando di tributi con e senza rilevanza formale della relativa fase di attuazione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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