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L’avviso ai creditori e agli interessati (art. 92)


Se c’è un minimo di attivo sufficiente ad assicurare almeno in parte la soddisfazione dei creditori, l’accertamento ha luogo in base a quanto disposto dagli artt.92 e ss. Già la sentenza dichiarativa del fallimento contiene già 2 termini precisi per procedere all’accertamento: la data di udienza per la verifica del passivo davanti al giudice delegato (entro 120gg dal deposito in cancelleria della sentenza) e stabilisce che almeno 30gg prima da tale udienza, i creditori che intendono partecipare alla distribuzione dell’attivo devono presentare domanda. La sentenza di fallimento nomina anche un curatore e ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori antro 3gg. Quando il curatore ha avuto notizia della sua nomina, contatta il fallito ed esamina le scritture e dopo di che comunica ai creditori che risultano dalle scritture contabili e fiscali che un certo imprenditore è fallito. La comunicazione dovrà contenere le informazioni utili necessarie per consentire l’insinuazione al passivo del fallimento e cioè l’indicazione del tribunale che ha dichiarato il fallimento, del curatore e del giudice delegato, della data fissata per la verifica dei crediti e del termine per la presentazione delle domande(art. 92). Se qualche creditore non viene informato o per dimenticanza o perché non risultava dalle scritture contabili, può comunque presentare domanda di ammissione al passivo se è ancora nei termini o può proporre domanda tardiva se sono scaduti.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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