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Congedo di paternità

Congedo di paternità

Accanto ad essa è stata prevista una forma di astensione facoltativa, tanto a favore del padre quanto della madre, definita come CONGEDO PARENTALE. Può essere goduto nei primi 8 anni di età del bambino e può riguardare un periodo di astensione (continuativo o frazionato) di 6 mesi per la madre e 7 per il padre (10 mesi se vi è un unico genitore), con il limite complessivo di 10 mesi, elevato ad 11 se il padre ha fruito di almeno 3 mesi. Fino al terzo anno di età del bambino e per un periodo complessivo di non oltre 6 mesi, il genitore ha diritto al 30% della retribuzione; dai 3 mesi all'ottavo anno di età si ha diritto a tale retribuzione solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Il datore di lavoro, tra l'altro, per fronteggiare i congedi parentali può assumere con contratto a termine un lavoratore in sostituzione, avendo diritto a degli sgravi contributivi. 
Al padre, inoltre, è stato garantito il cosiddetto CONGEDO DI PATERNITA', ossia il diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi di vita del figlio in determinati casi: 
morte o grave infermità della madre; 
abbandono del bambino da parte della madre; 
affidamento esclusivo al padre. 

Al padre che ne fruisca è garantita un'indennità pari al 80& della retribuzione a carico dell'INPS, la tutela contro il licenziamento fino ad un anno di età del bambino ed il computo del periodo di astensione nell'anzianità di servizio. 
I genitori, inoltre, possono assentarsi anche per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni, mentre dai 3 agli 8 anni di età il limite è di 5 giorni l'anno per ciascun genitore. Non è prevista alcuna indennità. 
I lavoratori che usufruiscono di tutte queste astensioni hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per i periodi previsti, nonché a rientrare nelle mansioni precedenti a tali periodi. 
E' previsto, in aggiunta, un periodo di 3 giorni l'anno per morte o infermità grave del coniuge o del convivente, o di un parente entro il secondo grado. 
Può essere richiesto anche un congedo non retribuito per un periodo di addirittura 2 anni, in cui non si matura alcuna anzianità di servizio e previdenziale, ma si ha diritto alla conservazione del posto.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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