Skip to content

Cronologia

Cerca nel database degli eventi: Ricerca libera | Cerca per anno

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

20 marzo 1865

La legge Ricasoli determina l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, confermando l'adozione del preesistente sistema accentratore di imitazione francese, caratterizzato da una potente Amministrazione centrale, che si avvale, su base provinciale, dell'istituto prefettizio per vigilare e provvedere affinché l'amministrazione locale si svolga sempre secondo le proprie direttive e indirizzi.
La legge suddivide il Regno in una sequenza di livelli amministrativi (province, circondari, mandamenti e comuni) che, secondo un sistema gerarchico, partono dal centro sino ad investire tutta la realtà periferica. Il Comune rappresenta la cellula base dell'ordinamento e prevede nel suo seno un Consiglio comunale elettivo più o meno esteso a seconda della popolazione, una Giunta municipale, un segretario comunale (stipendiato dal Comune e da esso dipendente) e un ufficio comunale. I Consiglieri comunali (in numero proporzionale alla popolazione del Comune) sono eletti dai cittadini almeno ventunenni, in pieno possesso dei diritti civili e paganti le contribuzioni dirette nel Comune. Il Sindaco non è elettivo, ma viene nominato per Decreto Regio fra i Consiglieri comunali. In pratica, è il Ministero dell'Interno che, su proposta del prefetto, procede alla scelta. Il Sindaco è definito dalla legge «capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del Governo», per un verso, quindi, rappresentante della comunità locale, per un altro, invece, terminale del potere centrale. Il Comune, da parte sua, gode di una relativa autonomia finanziaria e dell'autonomia impositiva. Il suo bilancio prevede, però, accanto alle spese facoltative, una lista imponente di spese obbligatorie. La provincia, invece, si articola in un Consiglio provinciale elettivo, con un numero di consiglieri variabile a seconda delle dimensioni, e nella Deputazione provinciale, presieduta dal prefetto, che ha anche il potere di convocarla, e risulta composta da membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



Evento precedente

Motu Proprio Arduum sane munus
  Evento successivo

La vita è bella vince l'Oscar