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Nuove regole per i matrimoni in Spagna

24 aprile 1958

Una nuova legge introduceva nel Codice civile spagnolo le modifiche in materia matrimoniale richieste dalla necessità di adattare l'ordinamento giuridico a quanto stabilito nel Concordato tra Spagna e Santa Sede. Le modifiche contenute nel Titolo IV del Libro I consentono di eliminare i dubbi relativi alla possibile validità del matrimonio civile qualora uno dei contraenti non professi la religione cattolica. L'articolo 42 della legge afferma che la legge dello Stato riconosceva due classi di matrimonio: il canonico e il civile. Secondo la riforma è sufficiente che uno dei contraenti professi la religione cattolica per celebrare il matrimonio canonico. Naturale conseguenza di quanto disposto nell'articolo 42 è l'obbligo civile di contrarre matrimonio canonico per tutti i cittadini spagnoli che professino la fede cattolica. Per il matrimonio civile, infatti, è richiesta l'acattolicità di entrambi i contraenti.

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