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Principio pattizio e identità religiosa


A fianco ed in esecuzione di accordi concordatari pattuiti tra presidente del consiglio in rappresentanza dello stato italiano e cardinale segretario di stato in rappresentanza della santa sede, vi è una fioritura di normative che si collocano non sul piano della bilateralità internazionale ma su quello della pattuizione interna tra CEI (conferenza episcopale italiana) e governo italiano nella persona del ministro competente per materia. I rapporti tra le due categorie di provvedimenti si collocano nella linea della collaborazione tecnica ed insieme nella gerarchia delle fonti: l’accordo concordatario fissa il principio generale e l’intesa tra CEI e governo ne elabora i dettagli.
Sono altresì varate le normative contenute nelle varie intese per quanto riguarda le confessioni diverse da quella cattolica.
Se l’art. 7 consente, quanto al rapporto con la chiesa cattolica, una normativa frutto di bilateralità internazionale, anche l’art. 8 delinea un analogo principio pattizio. Sia pure secondo meccanismi differenti, per le confessioni diverse da quella cattolica, il riferimento all’intesa contenuto nell’art. 8 suppone un accordo tra i rappresentanti delle confessioni e lo stato.
La più recente dottrina vede nel principio pattizio un principio unitario di rango costituzionale e lo inquadra nella generale tendenza della costituzione vivente che lo stato ricerchi un accordo con le formazioni sociali prima di disciplinare con le leggi ordinarie il fenomeno medesimo dando al gruppo l’opportunità non solo di organizzarsi ma anche di partecipare alla formazione delle norme di cui sarà destinatario. Se nella materia economica, sociale o del lavoro la negoziazione legislativa è ormai strumento consolidato, nel rapporto con le confessioni religiose produce un ancor più rilevante effetto grazie al richiamo esplicito in costituzione del principio pattizio: garantisce il diritto all’identità religiosa realizzando il pluralismo religioso nel rispetto dell’eguale libertà.
Gli strumenti legislativi che consentono di attuare le promesse costituzionali relative alla disciplina del fenomeno religioso sono 4 :
1. l’accordo concordatario tra stato italiano e santa sede
2. l’intesa tra autorità italiana e CEI, che si sostanzia in una normativa di dettaglio della norma primaria concordata
3. l’intesa con confessione non cattolica
4. la legge comune, che, in quanto tale è una legge unilaterale dello stato che non richiede negoziazione con le confessioni.

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