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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 sexiesdecies: la normativa che regola il sistema monistico


Si è visto che la disciplina del sistema monistico è in parte contenuta negli artt. da 2409-sexiesdecies a 2409-noviesdecies, e in parte attraverso richiami, in quanto compatibili o espressamente previsti, a disposizioni del sistema tradizionale. A ciò si aggiunge, inoltre, l’art. 223-septies delle norme di attuazione e transitorie, che recita “Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche […] ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico”.
Quest’ultima disposizione è, da un lato, di ausilio nel valutare la compatibilità in sede di richiamo, ma dall’altro dovrà in ogni caso essere oggetto di attenta riflessione. Ossia, in caso di lacune delle norme del sistema monistico non si ritengono possibili operazioni di recupero di norme non richiamate espressamente dagli artt. 2409-octiesdecies e 2409-noviesdecies utilizzando la “porta di servizio” del 223-septies.
Il monistico è utilizzabile non solo dalle spa ordinarie, ma anche dalle spa quotate. Ciò per via del 2325-bis (“Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali”) e del 223-septies comma 2 (“Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi”). Questa formula era già presente nel progetto approvato dal Governo nel 2002, e aveva già ricevuto richieste (anche dalla Consob) di migliore coordinamento tra le disposizioni del codice e quelle del d.lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per ridurre i problemi interpretativi derivanti dall’adozione di una formula di rinvio così aperta.
In tal senso, la presenza di un sindaco/membro del comitato di controllo nominato dalla minoranza (148 Tuf) sembrerebbe compatibile con le specificità del comitato, così come anche la disciplina dei requisiti di onorabilità e professionalità dei sindaci di società quotate (sempre 148 Tuf). Sembrano compatibili anche le norme in tema di informazione (150 Tuf) e di denunzia al tribunale (152 Tuf). È invece più delicata la valutazione della compatibilità del 149 Tuf (doveri del collegio sindacale, corrispondente al 2403 del codice), visto lo sforzo del legislatore di separare il collegio sindacale dal comitato per il controllo (dunque non sembra automaticamente compatibile, escluso il comma 3, direttamente applicabile, recante l’obbligo di segnalazione alla Consob delle irregolarità riscontrate); pari difficoltà pone l’art. 151 Tuf (poteri del collegio sindacale, ispettivi, di utilizzo di dipendenti, ecc., corrispondente al 2403-bis del codice) a causa del mancato richiamo, da parte del 2409-octiesdecies comma 6, del 2403-bis, dunque non ritroviamo tali poteri, nel monistico, per il comitato di controllo; sempre del 151, sembra invece compatibile il potere generale di convocazione degli altri organi sociali (2406 del codice), non possibile secondo la vecchia stesura del 2002 (il 2409-octiesdecies, infatti non conteneva, all’ultimo comma, tra i vari richiami, quello al 2406).

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