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Art. 2400. Nomina e cessazione dall'ufficio e commento di Claudio Cera


I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
[Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Commento di Claudio Cera

L’art. 2351 prevede che, nell’ipotesi in cui la società abbia emesso strumenti finanziari, può essere riservata ai titolari di tali strumenti la facoltà di nominare un sindaco secondo modalità stabilite nello statuto.
L’art. 154 del Tuf prevede espressamente l’applicazione, per le quotate, del 2400 in commento; l’art. 148 del Tuf prevede che “l’atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia nominato dalla minoranza. Se il collegio è formato da più di 3 membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a 2”; tale previsione ha condotto ad inserire negli statuti delle quotate la clausola sul voto di lista (Un voto dato a tutti i componenti una lista, a differenza di un voto dato "con preferenze"), argomento dibattuto sotto l’aspetto dell’effettiva tutela che esso dovrebbe realizzare per i soci di minoranza (e a tal fine vanno presi accorgimenti, quali evitare che le liste da cui trarre i sindaci espresse dai soci di minoranza siano presentate da soci che in realtà sono soggetti interposti dei soci di maggioranza, evitare che siano introdotti ostacoli alla presentazione di liste da parte dei soci di minoranza (es.: essere titolari di una percentuale di capitale troppo elevata)).
Dunque il collegio sindacale viene nominato per la prima volta nell’atto costitutivo o in sede di trasformazione in spa o di fusione (se la risultante è una spa) o di scissione (se la beneficiaria è una spa di nuova costituzione o una srl con capitale superiore a 100.000 euro), e successivamente dall’assemblea ordinaria. Nei casi di prima nomina, è aperto il dibattito se l’atto di nomina sia parte integrante dell’atto da cui deriva (atto costitutivo, di trasformazione, ecc.) o a sé stante; se vale la prima tesi, la nomina di un sindaco incompatibile o ineleggibile rende non omologabile o non ricevibile l’atto per contrarietà alla norma imperativa del 2397 (nullità per illiceità dell’oggetto, e ipotesi di società priva di collegio sindacale); i sostenitori della seconda affermano che la norma richieda nell’atto costitutivo il numero dei sindaci e non anche le loro generalità (mentre per gli amministratori questo è previsto, 2328), da non sottoporre quindi al controllo omologatorio o di ricevibilità; oltretutto sarebbe illogico sottoporre a tali controlli l’atto di nomina quando eseguito in sede di atto costitutivo, e non quando successivamente eseguito dall’assemblea ordinaria, ossia l’organo legislativamente competente a tale atto.
Si ritiene che il rapporto tra sindaci e società abbia natura contrattuale, secondo lo schema classico della proposta (fatta dalla società con l’atto di nomina) e accettazione (da parte del nominato, che deve accettare affinché il rapporto possa considerarsi validamente costituito).
Facoltà, presupposto e modalità di revoca sono state modificate solo nella formulazione in positivo, non più in negativo, del testo precedente.

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