Skip to content

Commento di Ferruccio Auletta all’art. 2393 bis.: rinuncia all’azione e agli atti del giudizio


Con riguardo al tema della rinuncia, si deve distinguere, per la società, tra:
- Rinuncia all’azione in quanto tale (già deliberata dall’assemblea, proposta o non proposta che sia). Tale rinuncia è unilaterale e definitiva. Per farlo, necessita di deliberazione a maggioranza, ma la minoranza, se coalizza la percentuale richiesta dall’ultimo comma del 2393 (1/5 del capitale sociale), rende inefficace la rinuncia; e questo rappresenta il presupposto per la successiva azione dei soci ex art. 2393 bis. Tuttavia, se la minoranza non coalizza questa percentuale, non può mai più esercitare la sua azione.
- Rinuncia agli atti del giudizio, ossia al mero esercizio dell’azione, già iniziata. In questo caso serve l’accettazione delle altre parti costituite interessate alla prosecuzione. Si delibera con le ordinarie regole maggioritarie, cioè senza quote di minoranza che possano impedirlo. Dunque, come forma di tutela per la minoranza vi è la possibilità di opposizione in sede processuale; qualora la minoranza, invece, non fosse già parte del giudizio, a seguito della deliberazione di rinuncia agli atti può autonomamente promuovere l’azione, che non si è estinta per effetto della sola estinzione degli atti del giudizio.
La minoranza, invece, ha una sola possibilità di rinuncia:
- Rinuncia all’esercizio dell’azione, e ciò non preclude l’esercizio dell’azione da parte della società. L’unico effetto è che la minoranza stessa si preclude il riesercizio dell’azione.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.