Skip to content

Commento di Roberto Marciano all’art. 2409 ter: diritto d’informazione del revisore


Il comma 3, in linea col vecchio 2403, prevede un ampio diritto d’informazione del revisore, su qualsiasi fatto gestionale e soggetto a due sole limitazioni: può richiederle solo agli amministratori (limite soggettivo) e devono essere “utili al controllo” (limite oggettivo).
La prima è conseguenza della presunzione che vede gli amministratori quali figure a conoscenza delle vicende sociali. Il dovere di informazione non si estenderebbe ai dipendenti della società. Con tale norma sono passibili di sanzione penale gli amministratori che impediscono o comunque ostacolano le attività di controllo o di revisione.
La seconda limitazione è molto ampia, comprende qualsiasi fatto gestionale, libri e scritture, fatture, ricevute, contratti, corrispondenza commerciale; è il revisore che valuta ciò che è utile, o meno, al controllo, ma non in modo arbitrario, bensì tenendo conto delle circostanze concrete; in ogni caso, mai arbitro potrà essere la società revisionata.
Gli amministratori non potranno mai sottrarsi al dovere di fornire le informazioni richieste invocando il diritto alla riservatezza, dato che il revisore è tenuto (2407) a mantenere il segreto sui fatti conosciuti nell’esercizio del suo incarico. Fornire un’informazione incompleta o fuorviante è ostacolo alla revisione.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.