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Commento di Ugo Patroni Griffi all’art. 2391: danni e responsabilità dell’amministratore


L’amministratore interessato risponde in ogni caso dei danni derivati alla società dalla sua azione o omissione (il vecchio testo lasciava spazio a dubbi interpretativi perché parlava di “perdite”); deve risarcire integralmente la società di ogni danno causatole dall’operazione, sia danno emergente che lucro cessante. La responsabilità può derivare tanto da azioni (partecipazione alla deliberazione o compimento dell’operazione) quanto da omissioni (violazione dell’obbligo di disclosure, mancanza assoluta o incompletezza), e anche quando l’interesse di cui era portatore non fosse stato in conflitto con quello della società.
Tuttavia  vi sono differenze civilistiche e penalistiche tra responsabilità da azione e responsabilità da omissione. Quest’ultima, infatti, dal punto di vista civilistico, necessita di prova del nesso di causalità tra omissione e danno (in che modo l’omissione provoca il danno), mentre, dal punto di vista penalistico, sembra non sussistere sanzione penale, poiché il nuovo 2364 (“infedeltà patrimoniale”) prevede, per la sanzione, il compimento doloso di atti di disposizione del patrimonio sociale cagionando alla società un danno patrimoniale.
E’ parimenti responsabile l’amministratore che, venendo meno al dovere di lealtà verso la società, si sia appropriato o abbia permesso a terzi di appropriarsi di opportunità commerciali che la società avrebbe legittimamente potuto sfruttare a proprio vantaggio (perdita di chance commerciali, corporate opportunities). Può inoltre essere risarcito, nelle non quotate, il danno da insider trading (dati e notizie utilizzati dall’amministratore a vantaggio proprio o altrui). Tuttavia la società dovrà dimostrare, oltre al danno, che i dati, le notizie e le opportunità d’affari siano stati “appresi nell’esercizio del suo incarico”.
Nei gruppi è possibile che possano essere ritenuti solidalmente responsabili anche coloro i quali abbiano esercitato la direzione e il coordinamento delle società del gruppo (salvo, come già detto, che il danno risulti mancante alla luce del risultato complessivo oppure integralmente eliminato con operazioni a ciò dirette). Per quanto riguarda le opportunità d’affari, queste devono essere attribuite alla singola controllata e non alla capogruppo, salvo che alla luce del risultato del gruppo il danno alla controllata  non risulti pienamente compensato.
La violazione dei doveri del 2391 costituisce giusta causa di revoca ai sensi del 2383.

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