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Articolo 7: "volontà generale" e "volontà particolari"

I miracoli, dunque, non sono meno nell’ordine di ciò che noi chiamiamo operazioni naturali (così chiamate perché conformi a massime subordinate [leggi della fisica] insite nella natura delle cose). Queste operazioni sono un’abitudine di Dio, di cui Egli si può dispensare in vista di una ragione più forte di quella che l’ha spinto a servirsi di quelle regole. Dio, dunque, fa tutto secondo la sua “volontà più generale” che è conforme all’ordine perfettissimo da Lui scelto, ma si può anche affermare che Egli ha “volontà particolari”, che sono eccezioni a quelle regole subordinate di cui si è detto. Solo tali regole subordinate possono contemplare eccezioni, perché la più generale delle leggi di Dio, che regola il tutto dell’universo, non soffre eccezioni. Dio vuole, inoltre, tutto ciò che è oggetto della sua volontà particolare. Mentre per ciò che è oggetto della sua volontà generale, ovvero le azioni degli uomini, bisogna distinguere: se le azioni sono buone in se stesse, Egli le vuole e le comanda; se sono malvagie in se stesse, e diventano buone per accidente (perché il seguito degli avvenimenti correggono la sua malvagità, per cui alla fine si trova maggiore perfezione nell’insieme che se tutto quel male non fosse accaduto) si deve dire che Egli le permette, ma non le vuole, nonostante vi cooperi attraverso le leggi di natura che ha stabilite, e in quanto sa trarne un bene maggiore.

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