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I Controlli Interni nell’ordinamento italiano


Normative

a) TUF (Dlgs. 58/1998)

Il TUF ha apportato una separazione tra il Controllo Amministrativo, che spetta al Collegio Sindacale, e il Controllo Contabile, che spetta alla Società di Revisione.
In particolare, nell’Art. 149 comma 1° del TUF viene introdotto, per la prima volta nel nostro paese, il concetto di Sistema di Controllo Interno.
Il Collegio Sindacale, che rappresenta l’organo di controllo interno, deve vigilare su:
- Osservanza della legge e dell’atto costitutivo, ossia sulla conformità degli atti e deliberazioni degli organi societari alle norme di legge e allo Statuto interno;
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione, ossia accertare, non entrando nel merito delle decisioni, che gli amministratori non compiano operazioni “diseconomiche” per l’azienda, che non rispettano, cioè, i principi di economicità della gestione. I controlli riguardano la verifica delle delibere e  degli atti di gestione degli amministratori, del processo decisionale degli stessi e dell’assunzione dei rischi di impresa. Strumento fondamentale, per operare un controllo efficacie, è la comunicazione con gli organi societari, i quali sono tenuti a collaborare con l’organo di vigilanza e a fornirgli tutte le documentazioni e le informazioni necessarie al controllo;
- Adeguatezza della struttura organizzativa della società, ossia sulla conformità della società con determinati requisiti dimensionali legati all’oggetto sociale, sulla separazione dei compiti, sulla presenza di adeguate competenze in capo al personale, sulla chiara definizione dei poteri e delle deleghe conferite, etc.. La vigilanza deve riguardare anche l’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e l’adeguatezza e l’affidabilità del Sistema Amministrativo Contabile, e deve avvenire attraverso una preliminare comprensione del Sistema e una serie periodica di controlli dello stesso.
Nell’Art. 150 comma 3° del TUF, inoltre, si stabiliscono gli organi o  soggetti Preposti al Controllo Interno.

b) Riforma delle Società di Capitali e Società Cooperative (Dlgs. 6/2003)

La riforma introduce 3 modelli alternativi di Governance:
- Tradizionale, Art. 2403 C.C., in cui il Controllo Interno di Legalità e Corretta Amministrazione è fatto dal Collegio Sindacale e quello contabile dal Revisore Esterno(se si fa ricorso a capitale di rischio, altrimenti anche può essere fatto dal Collegio Sindacale);
- Dualistico, Art. 2409-terdecies C.C., in cui il Controllo Interno è fatto dal Consiglio di Sorveglianza e quello Contabile dal Revisore Esterno(come prima);
- Monistico, Art. 2409-octiesdecies C.C., in cui il Controllo Interno è fatto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, il quale viene nominato dal CDA, ed il Controllo Contabile è fatto dal Revisore Esterno (come prima).
Non c’è un modello migliore, la scelta dipende dalla struttura societaria, dalle scelte di Governance e da altri fattori. In Italia il 98% delle società utilizzano il Modello Tradizionale.
Con il Dlgs 32/2007 è stata introdotta una importante novità che ha modificato l’Art. 2429 C.C.: il Collegio Sindacale, qualora esercitasse il Controllo Contabile, ha l’obbligo di redigere la Relazione ex Art. 2409-ter, deve cioè applicare i Principi di Revisione Contabile (cosa che fino ad allora faceva solo la Società di revisione Esterna).

c) Riforma del Risparmio (L. 262/2005)

A seguito di buchi normativi che hanno portato a scandali nel mondo del risparmio, come il caso Parmalat, Cirio, Enron, e sotto la spinta ispiratrice della SOX (Serbanes Oxley Act del 2002), con la Riforma del Risparmio del 2005 è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità personale, e quindi penale, in materia di redazione dei documenti contabili societari.
La Riforma modifica il TUF e vi introduce l’Art. 154-bis che crea una figura di Dirigente Aziendale Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Preposto, quindi, diventa il fulcro del SCI dell’azienda, in quanto dovrà sottoscrivere gli atti societari rivolti al mercato certificando la loro veridicità, dovrà, quindi, porre in essere adeguate procedure amministrative e contabili e dovrà attestare l’adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure citate e la corrispondenza del Bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.

d) Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (Dlgs. 231/2001)

Ha comportato un indurimento dei Controlli Interni, in quanto le società diventano responsabili dei reati commessi nel suo interesse o a proprio vantaggio da:
- soggetti apicali, ossia persone che rivestono funzioni societarie importanti, di vertice;
- soggetti  subordinati, ossia sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali sopra citati.
La società deve avere ragionevole certezza ce i comportamenti posti in essere da questi soggetti siano conformi alla legge. Inoltre, l’ente non risponde se le persone in questione hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Gli Art. 24 e 25 prevedono una serie di reati che possono essere societari, come ad esempio l’aggiotaggio, oppure di altri tipi che rientrano in tutte le aree di rischio possibili, come ad esempio il delitto contro la persona, il terrorismo, il reato contro la PA, etc..
All’Art. 6, invece, viene previsto il caso di esclusione della responsabilità dell’ente, ossia:
- se l’ente può provare che sono stati adottati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- se la vigilanza sul funzionamento di questi modelli è stato affidato ad un organo societario dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo;
- se le persone hanno commesso i  reato eludendo fraudolentemente i modelli citati;
- se non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organo di vigilanza.
Deve essere istituito, quindi, un Organismo di Vigilanza che vada a vigilare sull’effettività del modello, sulla sua adeguatezza, sul suo funzionamento nel tempo e sul suo aggiornamento.

Tratto da CONTROLLO DIREZIONALE ED AUDITING di Michele Fanelli
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