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Il nuovo accordo sul capitale e le sue implicazioni per il rapporto banca-impresa

Le banche di oltre 150 paesi del mondo sono sottoposte a uno schema di adeguatezza patrimoniale formulato nel 1988 dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria. Tale schema prevede che il rapporto fra il patrimonio di vigilanza e attività ponderate per il rischio sia pari almeno all’8 %. Il patrimonio è suddiviso in due categorie: patrimonio di base, al cui interno si collocano il capitale azionario versato, le riserve palesi (riserva sovrapprezzo azioni, riserva legale, ecc.) e il fondo rischi
bancari generali cui vanno dedotte le attività immateriali e le perdite pregresse di esercizio, e patrimonio supplementare, composto da riserve da rivalutazione, riserve occulte, fondi rischi, strumenti ibridi di capitale-debito e debito subordinato, cui vanno dedotte le previsioni di dubbi esiti sui crediti e le minusvalenze sui titoli. Alla somma delle due categorie di patrimonio occorre infine sottrarre il valore delle partecipazioni in altre istituzioni creditizie, in modo da evitare fenomeni di double leverage. Alle diverse poste dell’attivo viene assegnato un diverso grado di rischio e la distinzione avviene in base al grado di liquidità, la natura dei mutuatari e l’area geografica di residenza di questi ultimi. I limiti dell’accordo del 1988 possono essere sintetizzati in 4 punti:
• la mancata differenziazione fra esposizione nei confronti di imprese private, tutte sottoposte, indipendentemente dal merito creditizio della controparte, alla ponderazione del 100%
• la mancata considerazione del maggior grado di rischio connesso alle esposizioni caratterizzate da maggior vita residua
• la mancata considerazione della diversificazione del portafoglio, per cui lo stesso requisito patrimoniale viene imposto a banche che, a parità di altre condizioni, presentano un portafoglio più o meno concentrato
• la mancata considerazione degli effetti di compensazione generati dalla negoziazione di strumenti di copertura dal rischio, come i credit derivatives.

Tratto da CORPORATE E INVESTMENT BANKING di Alessandra Depaola
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