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COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI


La retribuzione di un amministratore può essere un sistema che lo rende più o meno efficiente.
Il compenso è un tema piccolo ma anche molto delicato.

SOCIETÀ DI PERSONE

Bisogna dire che se la società segue il modello di default, se la società è organizzato secondo il sistema di amministrazione disgiuntiva quindi tutti i soci sono amministratori, l’essere amministratore è connaturale al fatto di essere soci e quindi si presume che la prestazione sia gratuita.
Tuttavia c’è l’art 2260 che dice che agli amministratori si applicano per quanto riguarda diritti  e obblighi le norme sul mandato.

Art 1709 il mandato si presume oneroso. Se si applicano i diritti del mandatario il mandato è oneroso e l’amministratore si presume che abbia diritto a una retribuzione. Se l’amministratore è nominato con atto separato ha un rapporto contrattuale con la società e a lui si applica il 1709 e quindi la presunzione dell’onerosità dell’incarico. Se il rapporto di gestione è connaturale al fatto di essere socio la prestazione si ritiene gratuita. Non è detto che tutti gli amministratori siano soci anche perché c’è una norma che prevede il diritto di  controllo di un amministratore. C’è inoltre una norma che parla di esclusione del socio, e un'altra che parla della revoca. Non avrebbe senso se tutti i soci fossero amministratori. C’è una norma nelle SAS che istituzionalmente prevede dei non amministratori. Quindi se la carica di amministrazione è conferita solo ad alcuni soci questa costruzione comporta una posizione diversa del socio amministratore: un carico di lavoro diverso del socio amministratore rispetto ai non amministratori. Quindi in questo caso è ragionevole immaginare l’attribuzione di un compenso.

Come vengono regolate le situazioni di fatto? Ad esempio ci sono 5 amministratori perché sono 5 fratelli. Tutti e 5 sono soci amministratori ma in realtà solo due lavorano e gli altri 3 di fatto non gestiscono. Si può immaginare un compenso solo per quelli che lavorano? Se previsto sì, se non previsto no. È una situazione di fatto che non è tutelata in assenza di previsione specifica.
Altra norma è l’art 2361 c’è la possibilità che una società di capitali sia socia di una società di persone. Se la società di capitali socia è amministratore deve delegare una persona fisica e la persona fisica evidentemente ha diritto ad un compenso/retribuzione. La retribuzione all’amministratore dalla società che amministra.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

C’è una presunzione di onerosità della funzione del gestore. Questa presunzione di onerosità la si ricava anche dall’art 2392 norma che parla di diligenza dell’amministratore. Dice che la diligenza deve essere parametrata alla natura dell’incarico e specifiche competenze affidate agli amministratori. Questa norma che rende il ruolo dell’amministratore un incarico specializzato è una norma che ritiene che la retribuzione deve esserci. È un diritto dell’amministratore essere retribuito.
L’amministratore di fatto evidentemente non avrà diritto a questa retribuzione, quanto meno in base alle norme (in assenza di accordi segreti).

SPA

Ci sono due norme  che parlano dei compensi: l’art 2364 e l’art 2389.

Art 2364 tra le competenze dell’assemblea ordina al  nr 3) l’assemblea determina il compenso degli amministratori e anche dei sindaci se non è previsto dallo statuto.
È di competenza dell’assemblea ordinaria  stabilire il compenso degli amministratori a meno che non ci sia una previsione statutaria.
Partecipa l’amministratore socio a questa votazione sul proprio compenso? Probabilmente sì, salvo l’ipotesi in cui c’è evidente situazione di abuso e conflitto di interessi.

Art.2389 Compensi degli amministratori
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

I compensi spettanti non solo ai componenti del consiglio ma anche ai componenti del comitato esecutivo.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Il secondo comma ci dice delle modalità di pagamento. Possono essere compensi costituiti in  tutto o in parte (quindi ci può essere una componente fissa e una componente variabile) da una partecipazione agli utili o da un diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato delle azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Per i componenti del consiglio e comitato esecutivo il compenso è stabilito dalla assemblea o all’atto della nomina. Per gli amministratori con speciali cariche il compenso può essere stabilito dal CDA. Poi sono previste di modalità di compenso. È lo stesso consiglio di amministrazione che determina i compensi per gli incarichi speciali.

La regola generale è che la competenza è della assemblea per la determinazione dei compensi. Per gli amministratori con incarichi speciali il compenso è determinato dal CDA che deve consultare il collegio sindacale. Però il CDA può procedere solo se ha ricevuto la delega statutaria. Quindi alla base c’è sempre una scelta dei soci.

Chi sono gli amministratori con particolari cariche? sono per esempio i delegati (non il comitato esecutivo), il presidente del CDA, i componenti di comitati speciali. Probabilmente quasi sicuramente non il vicepresidente perché è un supplente. Non sono sicuramente considerate cariche speciali le deleghe interne.
Per il comitato esecutivo il compenso è determinato non dal consiglio ma dall’assemblea o all’atto di nomina. Perché il CE è un organo molto importante nell’ambito del consiglio e quindi è molto influente e quindi attribuire al consiglio la determinazione del compenso del comitato sarebbe quasi come un auto liquidazione:in conflitto di interessi.

SISTEMI DUALISTICO E MONISTICO

Nel sistema dualistico il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei componenti del consiglio di gestione.
Nel monistico si applica l’art 2389.
Qualora il compenso non sia determinato o ci siano dei problemi nella determinazione  è possibile chiedere una liquidazione giudiziale: è una liquidazione calcolata come se fosse stata calcolata prima della gestione. È cioè una valutazione ex ante.

MODALITÀ DI RETRIBUZIONE

È possibile immaginare un compenso fisso che può essere attribuito periodicamente (mensilmente) come uno stipendio o periodicamente ogni trimestre o addirittura in un’unica soluzione.
Può essere previsto un compenso sotto forma di gettoni di presenza alle riunioni.
Può essere previsto una retribuzione oraria (le ore dedicate all’attività) oppure può essere previsto anche un compenso in parte costituito da compensi in natura (ad es la macchina).
Oppure può essere previsto un compenso quotativo: che muta in rapporto ad alcune variabili. Come per es la partecipazione agli utili come consente il 2° co art 2389.

Retribuzioni quotative: compenso che può essere parametrato ad una variabile come la partecipazione agli utili. Se il compenso degli amministratori, anche una parte di esso, è legata agli utili è evidente che l’amministratore si trova ad essere nella stessa posizione dei soci per una parte del proprio compenso e quindi la previsione di retribuzioni quotative dovrebbe essere uno strumento di efficienza. L’amministratore ha interesse che la società faccia utili perché agli utili è parametrata anche la sua retribuzione. Tuttavia ci sono anche dei rischi. L’amministratore per fare utili e per massimizzare nel breve periodo può compiere delle scelte non proprio ragionevoli. Certamente se la retribuzione è solo quotativa (improbabile perché è una retribuzione variabile e soprattutto eventuale, non è detto che la società abbia utili).
Con l’approvazione del bilancio gli amministratori che hanno una retribuzione legata agli utili acquisiscono un diritto a ricevere il compenso partecipativo prestabilito. Si è anche immaginato (ma l’ipotesi non è stata poi ritenuta coerente) legare la retribuzione al fatturato della società. La dottrina rispetto a questa scelta è negativa perché il rischio è evidente : in questo modo gli amministratori potrebbero pensare solo al fatturato come focus e per massimizzare il fatturato potrebbero non badare ai costi e non badando ai costi renderebbero un servizio negativo ai socio perché ridurrebbe gli utili.

È possibile anche immaginare 2°co 2389 le stock option: la possibilità di sottoscrivere a priori a un prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Anche questa è una retribuzione quotativa. È una possibilità perché gli amministratori non sono obbligati a sottoscrivere a quel determinato tempo quelle azioni di nuova emissione; è stabilito un prezzo a priori; c’è un periodo in mezzo che intercorre tra il momento in cui è stabilita la clausola e il momento in cui potranno sottoscrivere in cui il titolo dovrebbe acquisire valore.
Queste azioni acquisite/sottoscritte potranno essere scambiate dagli amministratori, la sottoscrizione di un azione non è un pagamento liquido quindi possono essere monetizzate attraverso la vendita a meno che ci sia una clausola di lock up che impone all’amministratore di detenere l’azione per un certo periodo dopo la sottoscrizione al fine di incentivare maggior efficienza degli amministratori.

SOCIETA QUOTATE

È previsto un comitato interno per le remunerazioni (art 6 del codice di autodisciplina).
Nelle società quotate è suggerito dal codice di autodisciplina la costruzione del compenso in due componenti: una variabile e una fissa.

SRL

Se la SRL è costruita secondo lo schema capitalistico la carica gestoria si presume onerosa ed è possibile l’applicazione in quanto compatibile dell’art 2389.
Se invece la SRL è costruita secondo un modello personalistico immaginando anche un amministrazione disgiuntiva si può immaginare un’assenza di retribuzione.
Anche se le nuove SRL si immagina che difficilmente saranno delle grandi società di persone. Probabilmente si stanno spingendo verso le società di capitali.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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