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Art. 2343ter


L'art 2343ter india alcuni casi nei quali non è richiesta la relazione giurata di stima.
Un primo caso riguarda il conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario se il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato  al quale sono stati negoziati su un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti al conferimento.
La ratio di tale esenzione è quella di semplificare le procedure a fronte di conferimenti di strumenti finanziari il cui valore di mercato sia facilmente riscontrabile.
L'art 2343bis prevede l'autorizzazione dell'assemblea e una successiva stima da parte di un esperto nominato dal tribunale anche per quegli acquisti da parte delle società di beni o crediti appartenenti ai soci,amministratori,fondatori o promotori a condizione che:
-avvengano nei due anni successivi ala sua costituzione.
-prevedano un corrispettivo almeno pari ad un decimo del capitale sociale.
L'art 2346 comma 4 dispone che a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
La disciplina introdotta dal nuovo testo dell'art 2346 sembra autorizzare ad una conclusione diversa a aprire la strada alla partecipazione anche nelle spa di soci i cui conferimenti non siano affatto imputati a capitale.
Infatti tale disposizione consente da una parte di prevedere nell'atto costitutivo un'assegnazione delle azioni basata su un criterio diverso da quello proporzionale ma dall'altra ribadisce il concetto  che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Il combinato disposto di questi due precetti dovrebbe consentire di remunerare con azioni l'apporto di  utilità non imputabili a capitale come le prestazioni d'opera e di servizi senza tuttavia intaccare la funzione di garanzia che tale istituto svolge nei confronti di terzi.
Si viene a creare una separazione netta tra ciò che il socio conferisce da una parte e ciò che concorre a formare il capitale sociale dall'altra.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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