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Conferimenti delle società semplici


il socio ha l’obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non vengono specificati nel contratto, allora la legge prevede che i soci sono obbligati a conferire in parti uguali quanto è necessario per realizzare l’attività d’impresa.
Forme speciali vengono richieste asseconda dalla natura dei beni conferiti, se il conferimento di un socio è un bene immobile, affinché il conferimento sia valido è necessario che lo stesso avvenga con forma scritta a pena di nullità. Se ciò non avviene sarà nulla la partecipazione del socio conferente.

I conferimenti possono essere di più tipi:
-beni in proprietà: la garanzia dovuta dal socio e il passaggio del rischio sono regolati dalle norme sulla vendita.
-Beni di godimento: il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Potrà essere escluso se il godimento diventa impossibile. Il bene resta di proprietà del socio del socio, il quale avrà la restituzione del bene alla fine della società.
-Crediti: se il debitore è insolvente ne risponde il socio cedente
-Socio presta propria attività lavorativa: tale socio viene definito socio d’opera, il compenso per il suo lavoro è dato dalla partecipazione agli utili. Se l’attività offerta non è più idonea con l’attività d’impresa, allora il socio d’opera può essere escluso.
-capitale sociale: non vi è apposita disciplina
-partecipazione agli utili e alle perdite: tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili, ed hanno la massima libertà nel determinare al parte che spetta a ciascun socio.
Il solo limite imposto a tutte le società è il divieto di patto leonino: è nullo il patto con il quale si esclude un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite.
Per partecipare alla ripartizione degli utili, è necessaria l’approvazione del rendiconto.
Le perdite incidono direttamente sulle partecipazioni sociali dei soci riducendole, perciò in sede di liquidazione il socio sarà rimborsato di un ammontare minore rispetto a quello che aveva conferito originariamente. Inoltre le perdite impediscono al distribuzione degli utili conseguiti successivamente, finché il capitale sociale non viene reintegrato. Il capitale può essere ridotto solo con specifiche delibere, i creditori possono opporsi.


Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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